Legge 107 del 2015: la Buona Scuola

La Legge 107 del 2015, nota come "Buona Scuola", è stata introdotta nell'anno scolastico 2015/16 per rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, un principio stabilito dalla legge n. 59/1997. Essa mira a migliorare la qualità dell'istruzione, combattere l'abbandono scolastico e promuovere l'educazione civica. La legge enfatizza un'istruzione innovativa e inclusiva, dando alle scuole libertà nell'organizzazione didattica e nell'uso di risorse. Include iniziative come l'alternanza scuola-lavoro, il potenziamento digitale e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per coinvolgere attivamente la comunità scolastica.

A partire dall’anno scolastico 2015/16 è stata introdotta la riforma nota come Buona scuola, formalizzata dalla legge 107 del 2015. Questa norma ha mirato principalmente a realizzare pienamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, un principio inizialmente stabilito dall’articolo 21 della legge n. 59/1997.

Il processo di approvazione della legge è stato caratterizzato da un’intensa attività emendativa. Di conseguenza, la legge è stata adottata come un testo unificato composto da un solo articolo, ma suddiviso in 212 commi. La struttura del testo rende la sua lettura e l’interpretazione alquanto complesse, data la frequente interrelazione tra i vari commi e la necessità di ulteriori specificazioni tramite decreti attuativi.

Per facilitare la comprensione di questa legge, abbiamo realizzato uno strumento di lettura. Questo strumento non solo espone i punti chiave della legge, ma fornisce anche riferimenti specifici ai commi pertinenti. Inoltre, include le modifiche e gli aggiornamenti legislativi avvenuti negli anni successivi.

Il contributo offerto da questo strumento si articola in tre parti fondamentali: i commi di riferimento della normativa, una spiegazione dettagliata dei temi trattati e un resoconto degli aggiornamenti legislativi che sono seguiti all’approvazione della riforma della Buona Scuola.

Autonomia Scolastica

(Art 1. Cc da 1 a 7)

Con l’approvazione della legge n. 107 del 2015 si è mirato a consolidare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, enfatizzando l’importanza dell’educazione e delle competenze degli studenti. Essa cerca di affrontare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, combattere l’abbandono e la dispersione scolastica e promuovere un approccio educativo coerente con i diversi livelli di istruzione. La legge sottolinea l’importanza di una scuola aperta e innovativa, che incoraggi la ricerca, la sperimentazione, la partecipazione attiva e l’educazione civica. Inoltre, con la legge 107 del 2015 si è cercato di garantisce il diritto allo studio e l’uguaglianza di opportunità educative.

Le istituzioni scolastiche sono invitate a partecipare attivamente nelle decisioni, massimizzando flessibilità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico. Sono anche incoraggiate ad integrare risorse e tecnologie innovative, coordinandosi con il contesto territoriale. La legge prevede una programmazione triennale per migliorare le competenze degli studenti e per coinvolgere la comunità locale: il Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Inoltre, la legge enfatizza la realizzazione del curriculum scolastico, valorizzando diversi stili di apprendimento e promuovendo metodi cooperativi nel rispetto della libertà di insegnamento. Include l’adozione di modelli flessibili per l’organizzazione didattica e suggerisce modi per potenziare il tempo scolastico e l’orario delle discipline.

Infine, la legge ha istituito il cosiddetto organico dell’autonomia: un organico per le istituzioni scolastiche, che supporta le esigenze didattiche, organizzative e progettuali e promuove la realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa. Le scuole hanno la libertà di scegliere insegnamenti e attività curricolari, extra-curricolari ed educative, di definire le proprie necessità in termini di infrastrutture e risorse.

Come recita la parte conclusiva dell’articolo 1 comma 1 la finalità con la quale è stata approvata la legge della Buona Scuola è dare piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche, riconosciuta grazie all’articolo 21 della legge n. 59/1997, la cosiddetta Riforma Bassanini.

Come si può cogliere leggendo l’articolato della norma, tale autonomia dovrebbe consentire alle istituzioni scolastiche di raggiungere i seguenti obiettivi formativi:

  • Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;
  • Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
  • Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media;
  • Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;
  • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
  • Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
  • Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport;
  • Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;
  • Potenziamento delle metodologie laboratoriali;
  • Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;
  • Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio;
  • Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe;
  • Incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
  • Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
  • Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 
  • Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda;
  • Definizione di un sistema di orientamento.

Alternanza scuola lavoro

(Art. 1. Cc dal 33 al 41)

Con la parte della Buona Scuola dedicata alle esperienze di alternanza scuola lavoro si intende aumentare le opportunità di lavoro e migliorare l’orientamento professionale degli studenti.

Questi percorsi, già definiti ed introdotti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono diventati così obbligatori per gli istituti tecnici e professionali per un totale di almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno di studi e per i licei per almeno 200 ore nel triennio. Queste disposizioni sono valide a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della legge e sono inclusi nei piani triennali dell’offerta formativa, quindi a decorrere dall’anno scolastico 2015/16.

Oltre a rendere obbligatoria l’esperienza nel triennio della scuola secondaria di secondo grado, la legge n. 107 del 2015 prevede che venga estesa la possibilità di collaborazione per l’alternanza scuola-lavoro con enti del terzo settore, ordini professionali, musei, istituti culturali, artistici, musicali, enti ambientali e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. È prevista la possibilità di svolgere l’alternanza scuola-lavoro anche durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero, oltre che tramite l’impresa formativa simulata.

Per l’attuazione di queste disposizioni, si utilizzeranno le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Viene inoltre introdotta la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro” per definire i diritti e doveri degli studenti coinvolti in questi percorsi.

Le scuole secondarie di secondo grado devono fornire formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro, nel rispetto del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per queste finalità, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro annui a partire dal 2016.

I dirigenti scolastici devono identificare imprese ed enti disponibili all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, stipulando convenzioni anche per favorire l’orientamento scolastico e universitario. Inoltre, devono valutare annualmente le strutture con cui sono state stipulate convenzioni.

Infine, è istituito un registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per facilitare la connessione tra studenti e imprese o enti interessati a fornire percorsi di alternanza.

Aggiornamento

Sul tema si è tornati parecchio anche negli anni scolastici successivi all’approvazione della legge n. 107/2015.

Le attività di alternanza scuola-lavoro, presenti nel sistema educativo italiano ancor prima dell’introduzione della Buona Scuola, sono state rese obbligatorie per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado da questa riforma. La base legislativa di queste attività risiede nella legge n. 53/2003 e nel decreto legislativo n. 77/2005, che ne hanno sancito l’adozione.

Queste esperienze mirano principalmente a fornire agli studenti un’opportunità di orientamento, permettendo loro di esplorare differenti possibilità professionali sia nel settore pubblico che in quello privato. Inizialmente, uno degli scopi era anche quello di facilitare la stabilizzazione lavorativa, ma la crescente quantità di ore obbligatorie di alternanza ha reso questo obiettivo più complesso.

Nel 2015, sono state stabilite le ore di alternanza per il secondo triennio della scuola secondaria: 400 ore per gli istituti professionali, 200 per gli istituti tecnici e i licei. Queste ore sono state successivamente aggiornate nel 2019, trasformando il precedente requisito in un numero minimo di ore: non meno di 210 per gli istituti professionali, 150 per gli istituti tecnici e 90 per i licei.

Inoltre, la normativa ha ridefinito la denominazione di queste esperienze, ora chiamate Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), in coerenza con le finalità di orientamento e formazione trasversale introdotte.

Curricolo studente

(Art. 1 Cc 3 – 7 – 28 – 30 – 129 lettera 2 b – 181 lettere d – f – i) 

Il tema in questione non emerge in modo evidente ma si evince da alcuni passaggi significativi della norma.

I punti che sono riconducibili al tema sono diversi:

  • La flessibilità dell’attività didattica si pone come la conditio per la costruzione del curriculum dello studente;
  • Le quote di autonomia riconosciute attraverso l’articolo 1 comma 7, trattato in un passaggio precedente, sono funzionali alla costruzione di tale curriculum, in particolare richiamando la premialità e valorizzazione del merito degli alunni/studenti e il sistema di orientamento;
  • La personalizzazione dei percorsi;
  • La ridefinizione di alcuni temi in base alle deleghe previste al comma 181, che trovate nel contributo Decreti attuativi della Buona Scuola? In particolare sono funzionali alla definizione dello curriculum dello studente la ridefinizione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Professionale (D. Lgs n 61/2017), il potenziamento della Carta dello studente in vista del riconoscimento effettivo del diritto allo studio (D. lgs n. 63/2017), la revisione delle modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze (D. lgs n. 62/2017). 

Digitale

(Art. 1. Cc da 56 a 68)

Dai commi 56 a 68 la norma delinea il Piano nazionale per la scuola digitale, un’iniziativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per sviluppare le competenze digitali degli studenti e integrare la tecnologia digitale come strumento didattico. Le istituzioni scolastiche, a partire dall’anno successivo all’entrata in vigore della legge, devono promuovere azioni in linea con il piano, che include:

  1. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche tramite collaborazioni con università, associazioni, enti del terzo settore e imprese;
  2. Miglioramento degli strumenti didattici e laboratoriali;
  3. Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per migliorare la governance e la condivisione di dati;
  4. Formazione dei docenti nell’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale;
  5. Formazione del personale amministrativo e tecnico nell’innovazione digitale;
  6. Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare attenzione alla connettività nelle scuole;
  7. Valorizzazione delle migliori esperienze scolastiche e promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e formazione;
  8. Definizione di criteri per l’adozione di testi didattici digitali e la produzione di materiali didattici.

Le scuole possono assegnare docenti per coordinare queste attività, senza generare costi aggiuntivi. Per promuovere la didattica laboratoriale, le scuole possono creare laboratori territoriali con la partecipazione di enti locali, camere di commercio, università, fondazioni e imprese private. Questi laboratori mirano a orientare la didattica verso settori strategici, fornire servizi per il lavoro o la riqualificazione e aprire la scuola al territorio.

Per implementare queste attività, vengono allocate risorse finanziarie di 90 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni annui a partire dal 2016. L’organico delle scuole include posti per il potenziamento dell’offerta formativa, e a partire dall’anno scolastico 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali e articolati in ambiti territoriali. Le disposizioni non devono generare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

In sintesi, il testo tratta dell’implementazione e del finanziamento di un piano nazionale per integrare la tecnologia digitale nell’educazione, sviluppando competenze digitali negli studenti e migliorando la qualità e l’efficienza dell’insegnamento e dell’amministrazione scolastica.

Dirigenti scolastici

(Art. 1. Cc da 79 a 82 – Cc 83 – Cc da 126 a 130 – Cc 84 – Cc. 40)

Dalla riforma della Buona scuola scaturisce una visione di dirigente scolastico revisionata rispetto al passato. Infatti, non sono state poche le prese di posizione rispetto ai poteri ad esso attribuiti.

Infatti, in questo contributo possiamo evincere alcuni passaggi significativi in questo senso:

  • La scelta del personale da parte del Dirigente scolastico attraverso la chiamata diretta (cc da 79 a 82);
  • La possibilità di scegliere fino al 10% di collaboratori a supporto del proprio lavoro (cc 83);
  • L’introduzione di un compenso per la valorizzazione del merito assegnato dal dirigente scolastico ai docenti ritenuti meritevoli (cc da 126 a 130);
  • La possibilità per il dirigente scolastico di ridurre il numero di alunni per classe. Questo tema si scontra, poi, con la realtà: senza riconoscimento di organico aggiuntivo diventa una delega che non può essere esercitata nei fatti (cc 84);
  • ha un ruolo centrale nella scelta delle aziende per l’esperienza di alternanza scuola lavoro (cc 40).

Formazione in servizio e card docente

(Art. 1. Cc 121 – 122 -124)

La Legge 107 del 2015 stabilisce misure per sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali

Formazione obbligatoria e permanente: La formazione in servizio per i docenti di ruolo è resa attraverso la legge n.107 obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e i piani di miglioramento scolastico. Queste attività si basano sulle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, che viene adottato ogni tre anni dal Ministro dell’Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
È istituita una Carta elettronica per i docenti di ruolo di tutte le istituzioni scolastiche, con un valore nominale di 500 euro annui per ogni anno scolastico. Questa carta può essere utilizzata per l’acquisto di materiali didattici come libri, testi in formato digitale, riviste, hardware e software, per l’iscrizione a corsi di aggiornamento, lauree e master universitari legati al profilo professionale, oltre che per attività culturali come teatro, cinema, musei e eventi culturali. Importante è che la somma fornita dalla Carta non sia stata considerata come reddito imponibile o retribuzione accessoria.

Criteri e modalità di assegnazione e utilizzo
Un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con il Ministro dell’Istruzione e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha definito i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta, insieme alle modalità per l’erogazione delle agevolazioni e benefici collegati ad essa.

Finanziamento
Per il sostegno di questa iniziativa, è autorizzata una spesa di 381,137 milioni di euro annui a partire dall’anno 2015.

In sintesi, la legge introduce un meccanismo finanziario e organizzativo per rafforzare la formazione continua dei docenti, con l’obiettivo di migliorare e aggiornare costantemente le loro competenze professionali attraverso varie risorse e opportunità di apprendimento.

Aggiornamento

Nel corso degli anni successivi all’approvazione della riforma della Buona Scuola sono subentrate significative modifiche.

Innanzitutto, grazie alla Sentenza del 18 maggio 2022, la Corte ha emesso un’ordinanza nell’ambito della causa C-450/2021, stabilendo che la disposizione legislativa che nega ai docenti con contratti a tempo determinato l’accesso al beneficio di 500 euro, la cosiddetta carta per l’aggiornamento e la formazione del docente, è contraria ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea. Questa decisione rappresenta un importante passo verso la parità di trattamento tra docenti a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato, in termini di accesso a risorse destinate alla loro crescita professionale e al miglioramento delle competenze didattiche. 

Da questo momento la situazione subisce un cambiamento radicale.

Il Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, noto come Decreto salva infrazioni, ha introdotto una significativa estensione della carta del docente, includendo i docenti precari per l’anno scolastico 2023-2024. Questa modifica rappresenta una delle misure chiave per il settore scolastico previste dal decreto e si traduce nella concessione del bonus docenti anche ai supplenti, sebbene in modo limitato all’anno scolastico in corso.

In virtù di questa disposizione, per l’anno in corso, gli insegnanti assunti con contratti a tempo determinato avranno l’opportunità di usufruire della card elettronica dedicata all’aggiornamento e alla formazione. Questo strumento, precedentemente riservato esclusivamente al personale docente di ruolo, si propone di supportare il miglioramento professionale e l’acquisizione di nuove competenze didattiche, rispondendo così alle esigenze di un settore in continua evoluzione e all’importanza del costante aggiornamento dei docenti.

Inoltre, le diverse cause intraprese a copertura degli anni successivi alla entrata in vigore della legge della Buona scuola stanno producendo l’effetto del riconoscimento della card docente anche ai docenti a tempo determinato.

Inoltre, sul tema formazione è sopraggiunta la sottoscrizione del nuovo CCNL comparto scuola 2019/21 che all’articolo 36 riconosce la formazione come attività a tutti gli effetti e demanda ai singoli collegi docenti la definizione delle attività da svolgere e da riconoscere o nel piano annuale delle attività o con la copertura economica del fondo d’istituto.

In questo modo di conclude positivamente la vicenda che negli ultimi anni è stata gestita con una certa confusione: formazione come diritto/dovere? Come attività obbligatoria ma non riconosciuta? …

L’articolo 36 del CCNL scuola 2019721 recita, infatti: 

1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L’Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l’accesso a percorsi universitari, per favorire l’arricchimento e la mobilità mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti…

7. Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.

Permane il riconoscimento dei cinque giorni per poter partecipare a percorsi formativi sia come fruitori che come formatori, già previsto dai CCNL precedenti.

Sul tema formazione è intervenuto anche il DL n. 36/2023, riguardante la formazione iniziale e continua, a firma dell’allora Ministro Bianchi, che dovrebbe prevedere un riconoscimento stipendiale al personale che accede a percorsi triennali di formazione. Il tema è in fase di definizione.

PTOF

(Art. 1. Cc dal 2 al 7 – Cc 12 – 14 – 16 – 17 – 19)

Ogni scuola deve predisporre un piano triennale dell’offerta formativa entro il 31 Ottobre, rivedibile annualmente. Questo piano è fondamentale per definire l’identità culturale e progettuale della scuola e comprende la programmazione delle attività formative per il personale docente e amministrativo. Il piano deve essere coerente con gli obiettivi generali ed educativi nazionali, riflettendo le esigenze del contesto locale e includendo il fabbisogno di posti per il personale.

Inoltre, il piano assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole l’educazione alla parità di genere e la prevenzione della violenza e delle discriminazioni. Le scuole devono assicurare la trasparenza dei piani triennali dell’offerta formativa, pubblicandoli sul Portale unico e rendendo note eventuali revisioni.

Infine, le scuole realizzano i progetti inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa, utilizzando le risorse disponibili e garantendo la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder coinvolti.

La legge 107 prescrive che le scuole garantiscano la partecipazione agli organi collegiali e si orientino verso una massima flessibilità, efficienza ed efficacia del servizio scolastico. Ciò include l’integrazione e l’uso ottimale delle risorse, l’adozione di tecnologie innovative e la collaborazione con il contesto territoriale. Le scuole sono tenute a pianificare triennalmente l’offerta formativa, enfatizzando il potenziamento delle competenze degli studenti e l’apertura della comunità scolastica al territorio locale.

Per realizzare pienamente il curricolo scolastico e raggiungere gli obiettivi formativi, le scuole adottano diverse forme di flessibilità didattica e organizzativa. Queste includono la modularità dell’orario annuale per ogni materia, il potenziamento del tempo scolastico oltre i quadri orari standard e la pianificazione flessibile dell’orario complessivo e delle singole discipline.

Le scuole, nel rispetto delle loro risorse umane e finanziarie, definiscono il fabbisogno di posti nell’organico dell’autonomia, relativo all’offerta formativa che intendono realizzare. Questo include la valutazione delle esigenze di infrastrutture e attrezzature materiali.

In particolare, attraverso la legge n. 107/2015, ha subito un’importante revisione l’articolo 3 del regolamento dell’autonomia scolastica, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, delineando un nuovo quadro per la pianificazione dell’offerta formativa nelle istituzioni scolastiche.

Questo cambiamento si articola in diversi punti fondamentali.

  • Preparazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa: Ogni scuola è tenuta a preparare un Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che deve essere rivedibile ogni anno. Questo piano è cruciale in quanto definisce l’identità culturale e progettuale della scuola, articolando in modo dettagliato la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. La sua preparazione implica la partecipazione attiva di tutte le componenti dell’istituzione scolastica, garantendo un approccio inclusivo e collaborativo.
  • Coerenza con gli obiettivi generali ed educativi: Il piano deve essere in linea con gli obiettivi generali e educativi nazionali e deve rispecchiare le esigenze e le peculiarità del contesto culturale, sociale ed economico locale. Ciò include la considerazione delle esigenze di programmazione territoriale e il riconoscimento delle diverse opzioni metodologiche, inclusi approcci minoritari, valorizzando le competenze corrispondenti. Il piano deve inoltre delineare il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno, considerando il monte orario degli insegnamenti e il numero di studenti con disabilità.
  • Fabbisogno di personale e risorse: Il piano deve anche indicare il fabbisogno relativo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispettando i limiti e i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Questo include la valutazione del fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica.
  • Elaborazione e approvazione del Piano: Il piano è elaborato dal collegio dei docenti, basandosi sugli indirizzi delle attività scolastiche e sulle scelte di gestione e amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Una volta elaborato, il piano deve essere approvato dal consiglio d’istituto.
  • Collaborazione e coinvolgimento: Nella predisposizione del piano, il dirigente scolastico svolge un ruolo chiave nella promozione di relazioni con enti locali e realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio. Inoltre, vengono considerate le proposte e i pareri espressi dagli organismi rappresentativi, come le associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, dagli studenti stessi. Questo assicura che il piano triennale sia il risultato di un processo consultivo e partecipativo, che tiene conto delle diverse voci e prospettive all’interno della comunità scolastica.

In sintesi, il nuovo articolo 3 enfatizza la dimensione collaborativa e riflessiva nella pianificazione dell’offerta formativa, richiedendo alle scuole di considerare attentamente le esigenze del loro contesto specifico e di coinvolgere attivamente tutte le parti interessate nella definizione degli obiettivi e delle strategie educative. Questo processo mira a garantire che l’offerta formativa sia non solo in linea con gli standard nazionali, ma anche adeguatamente adattata alle realtà locali, valorizzando la diversità e promuovendo l’eccellenza educativa in tutte le sue forme.

Reclutamento

(Art. 1. Cc 64 – 65 – Cc da 95 a 105 – Cc da 109 a 119 – Cc da 79 a 82)

Il tema del reclutamento è stato affrontato nella legge n. 107 del 2015 attraverso diversi strumenti: introduzione dell’organico dell’autonomia (Art 1 cc 64 – 65), un piano straordinario di assunzioni (Art 1 cc da 95 a 105), l’istruzione dei Percorsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) (Art 1 cc da 109 a 119), la chiamata diretta (Art 1 cc da 79 a 82).
Sul tema è intervenuto successivamente il decreto legislativo n. 59/2017 in materia di percorsi per la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria. Il testo in questione è stato, poi, oggetto di modifica attraverso il DL n.36 del Ministro Bianchi, dal quale sono scaturiti i percorsi dei 30, 36 e 60 CFU per insegnare.

Organico autonomia

(Art. 1. Cc 64 – 65)

La Legge 107 del 2015 prevede che a partire dall’anno scolastico 2016/2017, l’organico dell’autonomia delle scuole venga determinato su base regionale, con cadenza triennale. Questa determinazione è effettuata tramite decreti del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in concerto con altri ministeri e nel rispetto dei limiti massimi stabiliti.

Il riparto della dotazione organica tra le regioni si basa sul numero di classi per i posti comuni e sul numero di alunni per i posti di potenziamento. Inoltre, per i posti di sostegno, viene considerato il numero di alunni disabili. Viene inoltre tenuto conto della presenza di aree montane, isole minori, aree a bassa densità demografica o con forte immigrazionene aree con elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di rilevanza didattica e culturale.

Il personale della dotazione organica dell’autonomia è tenuto a garantire la copertura prioritaria dei posti vacanti e disponibili.

In sintesi, la legge riorganizza l’assegnazione e la gestione delle risorse umane nelle scuole su base regionale, con un’attenzione particolare alle necessità specifiche di ciascuna regione e alle aree con esigenze particolari.

Aggiornamento CCNL scuola 2016/18 art 28

Sul tema si è generata una iniziale confusione dovuta al piano assunzionale, che affronteremo di seguito, attuato ad anno scolastico inoltrato. Infatti, gli ulteriori posti assegnati sono stati classificati come posti di potenziato ma, una volta entrata a regime la norma, tale distinzione tra organico potenziato e dell’autonomia non avrebbe più dovuto sussistere.

Inoltre, tale personale, inizialmente assegnato sul potenziato essendo ormai l’anno scolastico ampiamente avviato, non deve essere utilizzato esclusivamente per la copertura delle assenze del personale fino a 10 giorni.

Grazie al comma 1 articolo 28 del CCNL comparto scuola 2016/18 si è fatta chiarezza:

Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Piano straordinario assunzioni

(Art. 1. Cc  da 95 a 105)

Per l’anno scolastico 2015/2016, la legge 107 prevede un piano straordinario di assunzioni per il personale docente nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è autorizzato a realizzare un piano straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato di docenti per coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto, inclusi i posti di sostegno.

I posti disponibili sono stati ripartiti tra i diversi gradi di istruzione e tipologie di posto, tenendo conto della distribuzione demografica e delle specificità territoriali, come aree montane, isole minori, aree interne, e aree con alta immigrazione o dispersione scolastica.

Le assunzioni sono avvenute attraverso diverse fasi.

Questo piano straordinario è stato concepito per ridurre il numero di insegnanti precari e per garantire una copertura più stabile e qualificata dei posti vacanti nelle scuole italiane.

Percorsi FIT

(Art. 1. Cc da 109 a 119)

La legge 107 del 2015 stabilisce le modalità di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo nelle scuole statali attraverso le seguenti disposizioni:

  • Concorsi pubblici nazionali su base regionale: L’accesso avviene tramite concorsi pubblici nazionali, organizzati su base regionale per titoli ed esami. I posti messi a concorso sono determinati in base al fabbisogno delle istituzioni scolastiche, espresso nei piani triennali dell’offerta formativa;
  • Procedure per i concorsi: I bandi di concorso includono prove separate per i posti di sostegno per i diversi ordini di istruzione;
  • Graduatorie ad Esaurimento: L’assunzione di personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento continua fino al loro totale esaurimento;
  • Concorso Pubblico del 2015: Il Ministero dell’Istruzione ha bandito, alla luce delle nuove disposizioni, un concorso per l’assunzione di personale docente per coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia, così come i posti che si rendano disponibili nel triennio;
  • Valutazione dei titoli nel concorso: Nel concorso del 2015 sono particolarmente valorizzati il titolo di abilitazione all’insegnamento e il servizio prestato a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche ed educative;
  • Periodo di formazione e prova: Il personale docente ed educativo è soggetto a un periodo di formazione e prova, la cui valutazione positiva è necessaria per l’immissione in ruolo definitiva. Esso deve consistere nella prestazione di almeno 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica, nella frequentazione positiva di un percorso formativo specifico e nella discussione di una relazione davanti al comitato di valutazione. La valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, con l’ausilio di un docente tutor e si basa su criteri specifici definiti per decreto dal Ministro dell’Istruzione;
  • Secondo periodo di formazione in caso di valutazione negativa: In caso di valutazione negativa, è previsto un secondo periodo di formazione e prova, che non è rinnovabile;
  • Diritti di segreteria per la partecipazione ai concorsi: La partecipazione ai concorsi prevede il pagamento di un diritto di segreteria, il cui ammontare è stabilito nei bandi. Le somme riscosse per il diritto di segreteria sono destinate a coprire i costi della procedura concorsuale.

In sintesi, la legge stabilisce procedure dettagliate e criteri specifici per l’assunzione di personale docente ed educativo nelle scuole statali, includendo concorsi pubblici, valutazione dei titoli, periodi di formazione e prove, e meccanismi di valutazione del personale durante e dopo il periodo di prova.

Aggiornamento

Sul tema formazione iniziale per diventare insegnante e sul reclutamento per entrare in ruolo nella scuola, gli interventi legislativi per sanare l’annoso problema del precariato sono proseguiti fino ad arrivare al DPCM del 4 Agosto 2023 combinati dalla legge n. 112/2023, di conversione del decreto legge n. 75/2023.

Essendo nel contesto di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il piano prevede una fase transitoria ed una fase a regime.

La fase transitoria del processo concorsuale per i docenti si articola in due distinte tornate, ciascuna con specifici requisiti di partecipazione. Nella prima tornata, sono ammessi i docenti che hanno ottenuto l’abilitazione, quelli in possesso di almeno 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 e coloro che vantano almeno tre annualità di esperienza nel servizio. La seconda tornata è aperta sia ai candidati idonei per la prima tornata sia ai docenti che hanno accumulato i 30 CFU richiesti dalla riforma dei percorsi abilitanti. Inoltre, possono partecipare coloro che sono attualmente iscritti per il conseguimento dei 30 CFU, a patto che li ottengano entro il 30 giugno precedente alla loro nomina ufficiale. Un’ulteriore opportunità di partecipazione è offerta ai docenti che hanno maturato almeno tre anni di servizio scolastico, anche non consecutivi, di cui almeno uno specifico per la classe di concorso o il tipo di posto a cui si aspira.

Le prove del concorso si suddividono in una parte scritta e una orale. La prova scritta comprende 50 quesiti a risposta multipla, distribuiti tra vari ambiti: 10 in ambito pedagogico, 10 in ambito psicopedagogico, 20 in ambito metodologico didattico, 5 per la verifica delle competenze informatiche e 5 per la verifica della conoscenza della lingua inglese a livello B2. La prova orale, invece, è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato relative alla disciplina o alla tipologia di posto per cui si concorre, includendo la possibilità di una lezione simulata.

Una volta concluse le prove, viene elaborata la graduatoria finale, che include un numero di candidati pari ai posti disponibili. I punti assegnabili nella graduatoria sono distribuiti tra un massimo di 100 per la prova scritta, un massimo di 100 per la prova orale e fino a un massimo di 50 punti per i titoli posseduti dai candidati.

Da sottolineare è la riserva del 30% dei posti, nelle graduatorie finali, per coloro che hanno prestato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni nelle istituzioni scolastiche statali. Questa disposizione garantisce un’opportunità ai docenti con esperienza

Il percorso di formazione iniziale per ottenere l’abilitazione è molto articolato e complesso. Cerchiamo di riassumerlo.

La strutturazione del processo di formazione e qualificazione dei docenti in Italia prevede due fasi distinte: la fase transitoria, che si estende fino al 31 dicembre 2024, e la fase a regime, che inizia dal 1 gennaio 2025. Ognuna di queste fasi include percorsi specifici per l’acquisizione di crediti formativi universitari (CFU), necessari per partecipare ai concorsi di insegnamento o per ottenere abilitazioni specifiche.

Durante la fase transitoria, sono previsti i seguenti percorsi:

Percorsi per acquisire 30 CFU necessari per partecipare al concorso della fase transitoria. Questi devono essere conclusi entro il 28 febbraio 2024 nella loro prima applicazione. Le tempistiche sono in fase di revisione dati i tempi troppo ristretti.

Percorsi per acquisire 36 CFU destinati ai docenti che hanno vinto il concorso della fase transitoria, avendo partecipato con 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Percorsi per ottenere ulteriori 30 CFU per i docenti che hanno vinto il concorso della fase transitoria, avendo partecipato con già 30 CFU.

Percorsi per acquisire 30 CFU destinati ai docenti che hanno vinto il concorso grazie al triennio di servizio nelle scuole statali o paritarie negli ultimi 5 anni, con un anno specifico di servizio (“triennalisti”). Questi percorsi saranno disponibili sia nella fase transitoria che in quella a regime.

Nella fase a regime, sono previsti i seguenti percorsi:

Percorsi per acquisire 60 CFU, rivolti ai docenti privi di abilitazione. 

Percorsi per acquisire 30 CFU per docenti già abilitati in un’altra classe di concorso o specializzati sul sostegno.

Percorsi per acquisire 30 CFU per i docenti che hanno vinto il concorso grazie al triennio di servizio specifico. Questi percorsi sono esentati anche nella fase transitoria. Percorsi di 30 CFU destinati ai docenti che hanno prestato servizio nelle scuole statali o paritarie per tre anni negli ultimi 5 (di cui uno specifico), e a coloro che hanno partecipato alle prove del concorso come specificato nel comma 9-bis. Per i primi tre cicli, i docenti triennalisti e quelli menzionati nel 9-bis potranno beneficiare di una quota di riserva stabilita da un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e del Ministero dell’Istruzione e Merito (MIM).

Chiamata diretta

(Art. 1 Cc. Da 79 a 82)

La Legge 107, nota come Buona Scuola, stabilisce le seguenti procedure per la copertura dei posti nelle istituzioni scolastiche a partire dall’anno scolastico 2016/2017:

  • Assegnazione degli incarichi ai docenti da parte del dirigente scolastico: I dirigenti scolastici propongono incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, con priorità sui posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili. Questo processo è finalizzato a garantire l’avvio regolare delle lezioni e considera anche le candidature presentate dai docenti;
  • Utilizzo dei docenti in classi di concorso diverse: I dirigenti possono assegnare docenti in classi di concorso diverse da quelle per cui sono abilitati, purché i docenti possiedano titoli e competenze coerenti con gli insegnamenti da impartire e non vi siano docenti abilitati disponibili in quelle classi nell’ambito territoriale;
  • Coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa: La proposta di incarico da parte del dirigente deve essere in linea con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha una durata di tre anni ed è rinnovabile se in coerenza con il piano;
  • Valutazione del curriculum e delle competenze: Nella formulazione delle proposte di incarico, si valorizzano il curriculum, le esperienze e le competenze professionali dei docenti. Possono essere effettuati colloqui. La trasparenza e pubblicità dei criteri e delle assegnazioni sono garantite mediante pubblicazione sul sito web della scuola. Il dirigente scolastico deve, inoltre, dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità, come rapporti di coniugio o parentela, con i docenti ai quali conferisce gli incarichi;
  • Perfezionamento e scelta dell’incarico: L’incarico si perfeziona con l’accettazione del docente. Se un docente riceve più proposte, deve scegliere tra queste. In caso di mancata proposta o accettazione, o inerzia del dirigente, l’ufficio scolastico regionale interviene per il conferimento degli incarichi;
  • Supporto organizzativo e didattico: Il dirigente può individuare fino al 10% dei docenti nell’organico dell’autonomia per attività di supporto organizzativo e didattico, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

In sintesi, la legge introduce un sistema in cui i dirigenti scolastici hanno un ruolo attivo nell’assegnazione degli incarichi ai docenti, basandosi sulle esigenze e sulla programmazione didattica della scuola. Si mette l’accento sulla flessibilità, sulla valutazione delle competenze e sulle procedure trasparenti. Queste disposizioni mirano a ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane nelle scuole e a garantire un’offerta formativa coerente con le esigenze e gli obiettivi specifici di ogni istituto.

Aggiornamento

L’introduzione del metodo della chiamata diretta ha generato notevoli controversie. Concentrato esclusivamente sui docenti, in particolare quelli assunti in seguito alle direttive della Buona scuola, questo approccio è stato criticato per non essere un autentico processo di selezione. Infatti, i docenti non selezionati venivano semplicemente assegnati d’ufficio alla sede di servizio.

Esaminando la legge n. 107 del 2015, si constata come non si possa parlare di una chiamata diretta in senso classico a causa dei numerosi limiti imposti dalla legislazione, in particolare riguardo alla titolarità delle posizioni. Questa consapevolezza ha condotto, nel maggio 2018, alla stipulazione di un accordo tra le principali Organizzazioni Sindacali del comparto scuola e il Governo, che ha portato alla revisione di tale prassi.

Va sottolineato che, trattandosi di un argomento che incide direttamente sulla mobilità e la titolarità dei docenti, sarebbe stato più appropriato trattarlo all’interno di negoziazioni collettive, come quelle relative al contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico. Ciò avrebbe garantito un esame più approfondito e globale della questione, anziché la sua imposizione tramite provvedimento legislativo.

In questo caso il tema rientrerebbe nel più vasto argomento del rapporto tra legge e contratto.

Valutazione

Comitato Valutazione Art. 1. Cc 129

A partire dall’anno scolastico che segue l’entrata in vigore della legge 107 del 2015, si introduce un’importante modifica all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La novità principale è l’istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti in ogni scuola, realizzata senza implicare ulteriori spese per il bilancio pubblico.

Il comitato è attivo per un periodo di tre anni scolastici e viene presieduto dal dirigente scolastico. I membri includono:

  • Tre insegnanti dell’istituto, individuati in questo modo: due dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
  • Nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione, due rappresentanti dei genitori; nel secondo ciclo, un rappresentante degli studenti e uno dei genitori, entrambi eletti dal consiglio di istituto;
  • Un membro esterno, scelto dall’ufficio scolastico regionale, che può essere un docente, un dirigente scolastico o un dirigente tecnico.

Il comitato stabilisce i criteri per valorizzare il corpo docente basandosi su:

a) La qualità dell’insegnamento, il contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica e il successo formativo e scolastico degli studenti;

b) I risultati ottenuti nell’innalzamento delle competenze degli studenti e nell’innovazione didattica e metodologica, nonché nel contributo alla ricerca didattica e alla diffusione di pratiche didattiche efficaci;

c) Le responsabilità assunte in termini di coordinamento organizzativo, didattico e formazione del personale.

Il comitato ha anche il compito di esprimere un parere sul superamento del periodo di formazione e di prova del personale docente ed educativo. In questo contesto, il comitato include il dirigente scolastico, i docenti menzionati precedentemente, e il docente tutor.

Per la valutazione del servizio il comitato opera su richiesta dell’interessato e basandosi sulla relazione del dirigente scolastico. Se un membro del comitato è soggetto alla valutazione, non parteciperà alla deliberazione e sarà sostituito da un membro designato dal consiglio di istituto. Il comitato si occupa anche delle competenze per la riabilitazione del personale docente.

Bonus per la valorizzazione del merito

(Art. 1. Cc da 126 a 130)

La Legge 107 del 2015 ha introdotto misure per la valorizzazione del merito del personale docente nelle scuole statali attraverso questi passaggi:

  • Fondo per la valorizzazione del merito: È istituito un fondo di 200 milioni di euro annui a partire dal 2016, ripartito territorialmente e tra le istituzioni scolastiche in base alla dotazione organica dei docenti e considerando fattori come la complessità delle scuole e le aree a rischio educativo;
  • Assegnazione del bonus da parte del dirigente scolastico: Il dirigente scolastico assegna annualmente un bonus ai docenti sulla base di una valutazione motivata, seguendo i criteri definiti dal comitato per la valutazione dei docenti;
  • Natura del bonus: La somma definita come bonus ha natura di retribuzione accessoria ed è destinata a valorizzare il merito del personale docente di ruolo;
  • Comitato per la valutazione dei docenti: Abbiamo già visto come ogni istituzione scolastica ed educativa istituisce un comitato per la valutazione dei docenti, presieduto dal dirigente scolastico e composto da docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti, e un componente esterno. Questo comitato ha il compito di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti;
  • Relazione degli Uffici Scolastici Regionali: Al termine del triennio 2016-2018, gli uffici scolastici regionali inviano una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti. Un Comitato tecnico scientifico, nominato dal Ministro dell’Istruzione, elabora linee guida nazionali per la valutazione del merito, basandosi su queste relazioni;
  • Aggiornamento delle linee guida: Le linee guida sono periodicamente riviste in base alle evidenze emerse dalle relazioni degli uffici scolastici regionali.

In sintesi, la legge stabilisce un sistema strutturato per la valutazione e la valorizzazione del merito dei docenti, basato su criteri chiari e trasparenti e supportato da un fondo specifico. Questo sistema mira a promuovere la qualità dell’insegnamento e a riconoscere l’impegno e le competenze professionali dei docenti.

Aggiornamenti

Con l’adozione della legge 107 del 2015, è stato introdotto un compenso specifico per i docenti. La responsabilità di determinare i beneficiari di tale compenso è stata affidata al dirigente scolastico, che doveva basarsi sui criteri sviluppati dal comitato di valutazione. Tuttavia, questo meccanismo è stato soggetto a vari cambiamenti negli anni successivi.

Il primo cambiamento significativo è avvenuto con il contratto del settore scolastico 2016/18, che ha enfatizzato la necessità di negoziare la distribuzione di queste risorse tra il dirigente scolastico e le rappresentanze sindacali all’interno della scuola, note come RSU. Pertanto, i criteri di valutazione sono rimasti di competenza del comitato di valutazione.

Poi, la legge finanziaria del 2020, specificatamente la legge n. 160 del 2019, ha introdotto una modifica sostanziale: ha stabilito che l’intero compenso per la valorizzazione del merito dovesse essere incluso nella contrattazione integrativa e destinato a tutto il personale, senza limitazioni specifiche.

Questo ha influenzato le negoziazioni in corso e quelle future nelle istituzioni scolastiche, richiedendo la definizione di nuovi criteri per l’assegnazione del bonus. Le decisioni prese dalle scuole in questo contesto sono state variegate, a causa della natura decentrata della contrattazione integrativa. Alcune scuole hanno posticipato l’attuazione al successivo anno scolastico 2020/21, mentre altre, che avevano già concluso le trattative, le hanno riaperte per allinearle alle nuove normative.

È importante notare che questo compenso è stato pienamente integrato nei finanziamenti destinati alla contrattazione, seguendo le linee guida del decreto legislativo n. 165/2001, che comprendono anche i fondi per l’istituto, le funzioni strumentali e gli incarichi specifici.

Infatti, il CCNL scuola 2019/21 ha pienamente inserito tale finanziamento nelle risorse da contrattare in sede di contratto decentrato d’istituto.

Tuttavia, resta una lacuna normativa riguardante il comitato di valutazione, poiché non è stata promulgata alcuna legge per abolirlo. L’unico ruolo che rimane a questo comitato è quello di valutare il superamento dell’anno di prova per i docenti neo-assunti nella sola composizione dei docenti.

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Come funziona l’alternanza scuola-lavoro secondo la Legge 107 del 2015?

L’alternanza scuola-lavoro, secondo la legge 107 del 2015, prevede che gli studenti partecipino a periodi di formazione presso aziende, enti pubblici e strutture del territorio, acquisendo competenze pratiche. La revisione attraverso il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ha come finalità prioritaria l’orientamento.

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Cos’è il PTOF e quale ruolo ha nella Buona Scuola?

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è un documento che ogni scuola deve redigere per pianificare e comunicare la propria offerta formativa, coerente con gli obiettivi nazionali e le esigenze locali. Dall’anno scolastico 2015/16, anno di entrata in vigore della Buona scuola, il POF diventa triennale.

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Cosa prevede l’alternanza scuola-lavoro nella Buona Scuola?

La Legge 107 del 2015 rende obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per gli istituti tecnici e professionali (400 ore) e per i licei (200 ore), estendendo la collaborazione con enti vari per arricchire l’esperienza degli studenti. La revisione dell’alternanza attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) ha previsto un numero minimo di ore obbligatorie che sono 210 ore nei professionali, 150 ore nei tecnici e 90 ore nei licei.

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Quali sono gli obiettivi principali della Legge 107 del 2015?

Gli obiettivi principali della legge 107 del 2015 sono migliorare la qualità e l’equità dell’istruzione italiana, promuovere l’autonomia delle scuole, l’inclusione degli studenti con disabilità e introdurre nuovi modelli educativi.

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Quali sono le iniziative digitali incluse nella Legge 107 del 2015?

La legge 107 del 2015 introduce il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, mirato a potenziare le competenze digitali degli studenti e integrare tecnologie innovative nell’insegnamento e negli aspetti organizzativi e amministrativi della scuola.

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Quali sono le novità sul reclutamento dei docenti introdotte dalla legge?

La Legge 107 del 2015 ha introdotto l’organico dell’autonomia, un piano straordinario di assunzioni e i Percorsi FIT per l’accesso ai ruoli dei docenti.

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normativa

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Legge 107 del 2015

La Legge 107 del 2015, nota come La Buona Scuola, è una riforma del sistema scolastico italiano. Ha come finalità prioritaria il rilancio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Rafforza l’orientamento attraverso la realizzazione obbligatorio dell’esperienze dell’alternanza scuola-lavoro e introduce elementi innovativi attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Ha inoltre introdotto il compenso per la valorizzazione del merito e la carta per la formazione del personale docente. Il testo ha previsto alcune deleghe al Governo che ha, conseguentemente, emanato decreti specifici.

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Articolo 36 del CCNL comparto scuola 2019/21

L’articolo 36 del CCNL Scuola 2019-2021 si concentra sulla formazione del personale scolastico, definendola come diritto e dovere. Stabilisce l’obbligo dell’amministrazione di fornire risorse per la formazione in servizio, inclusi percorsi universitari per arricchire le competenze professionali.

Prevede che la formazione sia considerata servizio e demanda al collegio docenti la definizione di tutto ciò che riguarda i percorsi formativi da riconoscere: su cosa formarsi, come e le modalità di riconoscimento delle ore prestate.

Sottolinea l’importanza della formazione continua per lo sviluppo professionale e personale dei docenti.

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Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro è un documento che stabilisce i diritti e doveri degli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Definisce le responsabilità delle istituzioni scolastiche, degli enti ospitanti e degli studenti stessi. Include norme sulla durata dell’alternanza, la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la certificazione delle competenze acquisite.

È orientata a garantire un’esperienza formativa sicura, coerente con gli studi e rispettosa dei diritti degli studenti.

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CCNL Comparto Scuola 2016/2018

Il CCNL Comparto Scuola 2016-2018 regola le condizioni di lavoro del personale scolastico in Italia. Include disposizioni su orario di lavoro, diritti e doveri, retribuzioni, progressioni di carriera e relazioni sindacali.

È volto a garantire un ambiente di lavoro equo e adeguato, promuovendo anche la formazione e lo sviluppo professionale.

Ha reintrodotto istituti contrattuali nuovi come il diritto alla disconnessione e lo strumento partecipativo del confronto.

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Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 stabilisce le norme relative al riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche italiane.

Definisce i principi dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Demanda a ciascuna istituzione scolastica autonoma la definizione e l’approvazione del piano dell’offerta formativa e del curricolo di istituto.

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Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023

Il Decreto Legge n. 69 del 2023 introduce misure urgenti per l’adeguamento della legislazione italiana agli obblighi derivanti dall’Unione Europea.

In particolare include disposizioni relative all’estensione della carta del docente per la formazione e l’aggiornamento al personale docente incaricato annuale.

Include disposizioni relative a diverse aree, come il settore bancario, fiscale, della salute e dell’ambiente. Mirando a evitare sanzioni e procedure di infrazione, il decreto si concentra sull’armonizzazione delle norme nazionali con gli atti normativi europei e le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

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Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, rappresenta il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado in Italia.

Esso racchiude e organizza norme relative a vari aspetti del sistema scolastico, dalla struttura e organizzazione delle scuole, ai diritti e doveri del personale docente e studenti, fino alla gestione amministrativa e finanziaria delle istituzioni educative. Questo testo unico è fondamentale per comprendere il quadro legislativo dell’istruzione in Italia.

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Decreto legislativo n. 61 del 2017

Il Decreto Legislativo n. 61 del 2017 riguarda la revisione dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale. Esso mira a ridefinire gli indirizzi e a potenziare le attività didattiche laboratoriali all’interno di questi percorsi.

Il decreto enfatizza l’importanza della personalizzazione e l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Prevede l’istituzione di scuole come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e mira a formare gli studenti sulle competenze chiave, favorendo l’orientamento, in linea con le esigenze economiche del Paese.

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Decreto legislativo n. 62 del 2017

Il Decreto Legislativo n. 62 del 2017 stabilisce norme sulla valutazione degli apprendimenti e sulla certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e sugli esami di Stato. Questo decreto mira a riformare la valutazione degli studenti, enfatizzando la valutazione formativa, coerente con l’offerta formativa delle scuole.

Inoltre, tratta la valutazione del comportamento e la partecipazione a rilevazioni nazionali e internazionali per valutare la qualità del sistema educativo. Include anche disposizioni per la valutazione degli studenti con cittadinanza non italiana.

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Decreto legislativo n. 63 del 2017

Il Decreto Legislativo n. 63 del 2017 si focalizza sull’effettiva realizzazione del diritto allo studio, delineando prestazioni relative ai servizi alla persona e migliorando la Carta dello Studente.

Include disposizioni sui servizi educativi e strumentali, dettagliando i requisiti per l’accesso a tali prestazioni e i principi per il potenziamento della Carta dello Studente.

Il decreto è parte di un quadro più ampio volto a garantire e facilitare l’accesso all’istruzione e ai servizi correlati per gli studenti.

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Normativa

01

Il Decreto Legislativo n. 61 del 2017 riguarda la revisione dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale. Esso mira a ridefinire gli indirizzi e a potenziare le attività didattiche laboratoriali all’interno di questi percorsi.

Il decreto enfatizza l’importanza della personalizzazione e l’integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Prevede l’istituzione di scuole come laboratori di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e mira a formare gli studenti sulle competenze chiave, favorendo l’orientamento, in linea con le esigenze economiche del Paese.

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02

La Legge 53 del 2003 è un atto legislativo che delega al Governo la definizione delle norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

Promuove la crescita e valorizzazione della persona umana, rispettando le differenze individuali e le scelte educative delle famiglie, nell’ambito della cooperazione tra scuola e genitori.

Prevede, tra le altre cose, l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro nel sistema di istruzione.

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03

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro è un documento che stabilisce i diritti e doveri degli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Definisce le responsabilità delle istituzioni scolastiche, degli enti ospitanti e degli studenti stessi. Include norme sulla durata dell’alternanza, la formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la certificazione delle competenze acquisite.

È orientata a garantire un’esperienza formativa sicura, coerente con gli studi e rispettosa dei diritti degli studenti.

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04

L’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 riguarda l’autonomia delle istituzioni scolastiche italiane. Il processo rientra nella più ampia riforma della pubblica amministrazione nota come riforma Bassanini. Esso prevede la progressiva attribuzione di funzioni amministrative dalle autorità centrali e periferiche alle istituzioni scolastiche. Questo include l’estensione della personalità giuridica e l’ampliamento dell’autonomia per tutti i tipi di istituti di istruzione.

Vengono stabiliti criteri per l’attribuzione di autonomia e personalità giuridica, basati su requisiti dimensionali e territoriali specifici. La legge promuove anche l’autonomia organizzativa e didattica, incentivando la flessibilità, l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l’integrazione delle risorse e l’uso di tecnologie innovative.

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05

Il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 stabilisce le norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, come previsto dall’articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n.53. Questo decreto disciplina l’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione, sia nei licei che nel sistema di istruzione e formazione professionale.

L’obiettivo è fornire ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro, combinando periodi di studio e lavoro sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche o formative. Le disposizioni includono la progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi di alternanza, nonché la collaborazione con imprese e enti per esperienze lavorative formative.

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06

La Legge 107 del 2015, nota come La Buona Scuola, è una riforma del sistema scolastico italiano. Ha come finalità prioritaria il rilancio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Rafforza l’orientamento attraverso la realizzazione obbligatorio dell’esperienze dell’alternanza scuola-lavoro e introduce elementi innovativi attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale.

Ha inoltre introdotto il compenso per la valorizzazione del merito e la carta per la formazione del personale docente. Il testo ha previsto alcune deleghe al Governo che ha, conseguentemente, emanato decreti specifici.

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