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Articolo 36 del CCNL comparto scuola 2019/21

L'articolo 36 del CCNL Scuola 2019-2021 stabilisce che le ore di formazione del personale docente siano considerate servizio e vadano riconosciute.

Articolo 36 del CCNL comparto scuola 2019/21

L’articolo 36 del CCNL Scuola 2019-2021 si concentra sulla formazione del personale scolastico, definendola come diritto e dovere. Stabilisce l’obbligo dell’amministrazione di fornire risorse per la formazione in servizio, inclusi percorsi universitari per arricchire le competenze professionali.

Prevede che la formazione sia considerata servizio e demanda al collegio docenti la definizione di tutto ciò che riguarda i percorsi formativi da riconoscere: su cosa formarsi, come e le modalità di riconoscimento delle ore prestate.

Sottolinea l’importanza della formazione continua per lo sviluppo professionale e personale dei docenti.

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L’alternanza scuola-lavoro, secondo la legge 107 del 2015, prevede che gli studenti partecipino a periodi di formazione presso aziende, enti pubblici e strutture del territorio, acquisendo competenze pratiche. La revisione attraverso il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) ha come finalità prioritaria l’orientamento.

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è un documento che ogni scuola deve redigere per pianificare e comunicare la propria offerta formativa, coerente con gli obiettivi nazionali e le esigenze locali. Dall’anno scolastico 2015/16, anno di entrata in vigore della Buona scuola, il POF diventa triennale.

La Legge 107 del 2015 rende obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro per gli istituti tecnici e professionali (400 ore) e per i licei (200 ore), estendendo la collaborazione con enti vari per arricchire l’esperienza degli studenti. La revisione dell’alternanza attraverso i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) ha previsto un numero minimo di ore obbligatorie che sono 210 ore nei professionali, 150 ore nei tecnici e 90 ore nei licei.

Gli obiettivi principali della legge 107 del 2015 sono migliorare la qualità e l’equità dell’istruzione italiana, promuovere l’autonomia delle scuole, l’inclusione degli studenti con disabilità e introdurre nuovi modelli educativi.

La legge 107 del 2015 introduce il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, mirato a potenziare le competenze digitali degli studenti e integrare tecnologie innovative nell’insegnamento e negli aspetti organizzativi e amministrativi della scuola.

La Legge 107 del 2015 ha introdotto l’organico dell’autonomia, un piano straordinario di assunzioni e i Percorsi FIT per l’accesso ai ruoli dei docenti.

La responsabilità del docente durante l’attività scolastica si articola su due livelli fondamentali: civile e penale. Dal punto di vista civile, l’insegnante risponde dei danni che gli alunni possono causare a terzi o subire durante l’orario scolastico, secondo l’art. 2048 del Codice Civile. Questa responsabilità, detta “culpa in vigilando”, si estende a tutti i momenti della vita scolastica: lezioni, ricreazioni, cambi d’ora, uscite didattiche e attività laboratoriali.

Per liberarsi da tale responsabilità, il docente deve dimostrare di non aver potuto impedire il fatto nonostante la vigilanza adeguata. È fondamentale non lasciare mai la classe incustodita e, in caso di necessità, affidare gli studenti a un collega o al personale ATA.

Sul piano penale, le responsabilità includono l’abbandono di minori (art. 591 c.p.) se si lascia la classe senza sorveglianza, le lesioni colpose in caso di incidenti prevedibili e l’omissione di soccorso se non si interviene tempestivamente in situazioni di pericolo. Durante le attività pratiche e laboratoriali, il docente deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza e l’uso corretto dei dispositivi di protezione.

La giurisprudenza ha stabilito che la vigilanza deve essere proporzionata all’età degli alunni: maggiore per i più piccoli, può essere attenuata per studenti delle superiori. Per approfondire tutte le competenze del docente necessarie per gestire correttamente questi aspetti, è essenziale una formazione continua sulla normativa scolastica e sulla sicurezza.

La retribuzione di un docente con contratto a tempo determinato (supplente) corrisponde allo stipendio tabellare iniziale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Istruzione e Ricerca.

Gli importi lordi annui del contratto in vigore, a cui si aggiunge la tredicesima, variano in base al profilo di appartenenza:

  • Scuola dell’infanzia e primaria: circa 21.099 €
  • Scuola secondaria di I e II grado: circa 22.837 €
  • Docente ITP (diplomato): circa 21.099 €

È fondamentale sottolineare che si tratta di cifre lorde. L’importo netto mensile percepito in busta paga dipende da molteplici fattori, come l’aliquota IRPEF, le addizionali regionali e comunali e le detrazioni per eventuali carichi di famiglia. La differenza economica più significativa rispetto a un docente di ruolo risiede nella mancata progressione di carriera. Il supplente, anche dopo molti anni di servizio, percepisce sempre lo stipendio iniziale, non avendo diritto agli “scatti di anzianità” che invece aumentano periodicamente la retribuzione del personale a tempo indeterminato.

Nuove figure professionali come i dirigenti scolastici e il personale ATA giocano un ruolo chiave nell’ambito dell’autonomia scolastica, contribuendo alla creazione di un ambiente educativo dinamico e al supporto dello sviluppo delle competenze tecniche e per la vita degli studenti.

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