Legge 59 del 1997 (Articolo 21)
L'articolo 21 della legge n.59 del 1997 tratta dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, inserendola nel processo di riforma della Pubblica Amministrazione e di semplificazione amministrativa, nota come riforma Bassanini.
Legge 59 del 1997 (Articolo 21)
L’articolo 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 riguarda l’autonomia delle istituzioni scolastiche italiane. Il processo rientra nella più ampia riforma della pubblica amministrazione nota come riforma Bassanini. Esso prevede la progressiva attribuzione di funzioni amministrative dalle autorità centrali e periferiche alle istituzioni scolastiche. Questo include l’estensione della personalità giuridica e l’ampliamento dell’autonomia per tutti i tipi di istituti di istruzione.
Vengono stabiliti criteri per l’attribuzione di autonomia e personalità giuridica, basati su requisiti dimensionali e territoriali specifici. La legge promuove anche l’autonomia organizzativa e didattica, incentivando la flessibilità, l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico, l’integrazione delle risorse e l’uso di tecnologie innovative.
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