Come funziona il ripescaggio nelle GPS 2026?

Il ripescaggio è il meccanismo introdotto dall'ordinanza ministeriale 27 del 2026: se al primo turno non ottieni alcuna sede tra quelle indicate, non vieni escluso. Nelle fasi successive, ogni posto che si libera tra le tue preferenze ti viene riassegnato direttamente tramite GPS, senza attendere lo scorrimento delle graduatorie di istituto.

Come funziona il ripescaggio nelle GPS 2026?

Fino al biennio precedente, se al momento della nomina da GPS non c’era disponibilità nelle sedi che avevi scelto, la procedura si chiudeva lì: le cattedre che si liberavano dopo, per la rinuncia di un collega o per altri motivi, passavano direttamente alle fasi successive.
L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 cambia questo passaggio (articolo 12, comma 10): tutte le disponibilità che emergono dopo ogni fase di assegnazione diventano oggetto di nuovi turni di attribuzione GPS, riservati a chi è utilmente collocato in graduatoria ma non ha ancora ricevuto un incarico.

Cosa significa per te, in pratica? Immagina di non aver ottenuto nulla al primo turno. Con le vecchie regole eri fuori dalla procedura GPS. Oggi no: se in un turno successivo si libera un posto che figura tra le tue 150 preferenze, puoi essere ripescato e nominato direttamente da GPS.

Attenzione però al punto critico: il ripescaggio funziona solo sulle sedi che hai già indicato nell’istanza. Una scuola non inserita resta esclusa da tutti i turni successivi, non solo dal primo. È questo il motivo per cui conviene ampliare l’elenco delle sedi in modo coerente con la tua reale disponibilità.

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Preferenze GPS puntuali o sintetiche: quale conviene?

Il primo concetto da fissare: puoi esprimere fino a 150 preferenze, non 150 scuole. Una preferenza sintetica su un comune vale 1, anche se quel comune contiene venti istituti. Questo significa che con le preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia,) copri molte più scuole risparmiando “slot”.

La preferenza puntuale ti dà il massimo controllo: indichi esattamente la scuola che vuoi, utile per gli istituti vicino casa o dove hai già lavorato.

La preferenza sintetica ti dà ampiezza: entri nella lista di tutte le scuole di un comune o distretto, anche di sedi che non conosci.

La strategia che funziona, soprattutto con il nuovo meccanismo di ripescaggio, è mescolare le due tipologie:

  1. In testa, le sedi che desideri davvero, come preferenze puntuali e nell’ordine reale di gradimento.
  2. A seguire, comuni e distretti come preferenze sintetiche, per ampliare la copertura geografica.
  3. In coda, eventualmente l’intera provincia, per non restare scoperto nei turni successivi.

L’ordine non è un dettaglio: è vincolante e determina quale sede ti viene proposta per prima.
Una raccomandazione importante: non inserire sedi dove non saresti realmente disposto a lavorare, perché un’eventuale nomina non accettata ti rende rinunciatario per quella sede.

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Supplenze GPS: conviene scegliere 31 agosto e 30 giugno?

Nell’istanza delle 150 preferenze puoi indicare la durata di supplenza che preferisci: fino al 31 agosto (tipologia A, annuale) oppure fino al 30 giugno (tipologia B). La domanda che molti si pongono è se convenga selezionarne una sola o entrambe.

La risposta operativa è chiara: dichiarare la disponibilità a entrambe allarga il bacino di cattedre a cui puoi essere abbinato. Se indichi solo il 31 agosto, escludi automaticamente tutti i posti disponibili fino al 30 giugno e viceversa. Ogni esclusione riduce le tue occasioni di nomina, sia al primo turno sia nelle fasi di ripescaggio.

Un esempio: nella tua provincia, in una certa classe di concorso, ci sono pochi posti annuali ma diversi posti fino al 30 giugno. Se hai indicato solo il 31 agosto, il sistema ti salta su tutti quei posti, anche se saresti stato disponibile a lavorare.

Quando ha senso, invece, limitarsi? Solo se hai un vincolo reale, per esempio un altro impegno certo a partire da luglio. In quel caso scegliere solo il 30 giugno può essere coerente. In tutti gli altri casi, apri a entrambe le durate.

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Conviene dare disponibilità agli spezzoni orari nelle GPS?

Molti docenti escludono gli spezzoni temendo cattedre frammentate e scomode. È una scelta che spesso riduce le possibilità di lavorare. Uno spezzone è una cattedra con un monte ore settimanale inferiore alle 18 ore della cattedra intera. Sono abbastanza diffusi, quindi rinunciarvi a priori ti taglia fuori da una fetta importante di disponibilità.

Quando dichiari la disponibilità agli spezzoni, indichi anche come intendi completare l’orario: solo con la stessa classe di concorso, oppure anche con classi di concorso diverse, nella stessa scuola o in altre scuole. Più ampia è la disponibilità al completamento, più cattedre il sistema può abbinarti.

C’è una novità dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 che dovrebbe ridurre il numero degli spezzoni: le aggregazioni territoriali di ore. Gli spezzoni che da soli non formano un posto intero vengono accorpati dagli uffici scolastici territoriali, con gli stessi criteri delle cattedre orario esterne, per costruire posti più consistenti.

Un consiglio di equilibrio: valuta la sostenibilità reale degli spostamenti, perché un completamento su due scuole distanti può diventare pesante nel quotidiano.

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Interpelli supplenze: chi può partecipare e chi è escluso?

Gli interpelli sono l’ultima risorsa per coprire una cattedra. Scattano quando una scuola ha esaurito le proprie graduatorie di istituto e anche quelle delle scuole vicine della provincia. A quel punto il dirigente pubblica un avviso sul sito dell’istituto per reclutare docenti, inviandone copia all’ufficio scolastico territoriale.

Chi può rispondere? In ordine di priorità, i docenti abilitati o specializzati per il sostegno e, in subordine, chi possiede il solo titolo di studio.
Un punto utile da sapere: anche se sei iscritto in GPS ma non hai ancora un contratto, puoi candidarti agli interpelli.

Chi non può partecipare? Tre categorie precise:

  1. Chi è già titolare di un contratto a tempo determinato.
  2. Chi è già stato individuato come destinatario di una supplenza ma non ha ancora firmato il contratto.
  3. Chi è già stato confermato su posto di sostegno tramite la procedura di continuità.

L’avviso indica data di inizio e durata, titoli richiesti, modalità di candidatura, termini di risposta e di presa di servizio (di norma entro 24 ore dall’accettazione) e il richiamo alle sanzioni. Tieni d’occhio i siti delle scuole e dell’ufficio scolastico provinciale, perché i tempi sono rapidi.

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Quali tipologie di supplenza GPS esistono?

Capire le tipologie di contratto ti aiuta a compilare l’istanza con consapevolezza, perché solo due delle tre passano dalla procedura delle 150 preferenze.

La tipologia A è l’incarico più stabile tra le supplenze a tempo determinato: copre cattedre o posti vacanti che resteranno tali per tutto l’anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Spesso è anche la più ambita, perché garantisce continuità.

La tipologia B riguarda posti disponibili ma non definitivamente vacanti. Termina il 30 giugno, quindi non comprende il periodo estivo.

Sia la A sia la B vengono assegnate con la procedura informatizzata: prima si scorrono le GAE, poi le GPS e, se anche queste sono esaurite, le graduatorie di istituto.

La terza tipologia è diversa: comprende le supplenze brevi e saltuarie (una sostituzione per malattia, una maternità breve) e non passa dalle 150 preferenze. Viene gestita direttamente dalle scuole tramite le graduatorie di istituto, quindi le scelte espresse nell’istanza GPS non la influenzano.

In sintesi: l’istanza delle 150 preferenze incide su A e B, non supplenze brevi e saltuarie.

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Cosa succede se non presento le 150 preferenze GPS?

La domanda delle 150 preferenze non è un automatismo dell’iscrizione alle GPS: è un atto che devi compiere attivamente entro i termini fissati dall’amministrazione Per il 2026 dal 16 al 29 Luglio).
Non presentarla non ti cancella dalle graduatorie, ma ti taglia fuori dalla parte più importante della procedura.

Nel dettaglio, perdi le supplenze di tipologia A (annuali, fino al 31 agosto) e di tipologia B (fino al 30 giugno) assegnate tramite la procedura informatizzata. C’è di più: quando le GPS di una classe di concorso risultano esaurite per carenza di candidati e l’amministrazione attinge alle correlate graduatorie di istituto, chi non ha presentato l’istanza resta escluso anche da queste, per tutte le graduatorie a cui avrebbe avuto titolo e per l’intero anno scolastico.

Un esempio concreto: sei iscritto in GPS ma pensi di non avere abbastanza punteggio per una nomina, così decidi di non presentare la domanda. Se quella graduatoria si svuota e la scuola dovrebbe pescare dalla graduatoria di istituto, tu non comparirai. Avresti potuto lavorare, ma la rinuncia implicita ti ha escluso.

La regola operativa è semplice: presenta sempre l’istanza, a prescindere dalla posizione in graduatoria e dalle aspettative di nomina.

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Posso lasciare una supplenza breve per una annuale GPS?

È una delle poche “valvole di sicurezza” del sistema, e vale la pena conoscerla bene, perché ti permette di migliorare la tua condizione lavorativa senza rischi.

La regola: se stai svolgendo una supplenza breve o saltuaria (tipologia C, dalle graduatorie di istituto) e ti viene proposta una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al 30 giugno, puoi lasciare l’incarico breve per accettare quello più lungo. In questo caso non scattano le sanzioni per rinuncia o abbandono, perché la norma riconosce il tuo diritto a un incarico più stabile.

Attenzione alla direzione: l’eccezione vale per il passaggio dal breve al lungo, non viceversa. Lasciare un incarico annuale già avviato per un altro motivo ricadrebbe nelle regole ordinarie sull’abbandono, molto più severe con l’ordinanza 2026.

In pratica: comunica tempestivamente alla scuola dove stai prestando servizio, segui le procedure contrattuali per la chiusura e prendi servizio nella nuova sede nei termini previsti. Così formalizzi correttamente il passaggio.

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Come funzionano le graduatorie dei supplenti (GPS) e come si calcola il punteggio?

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono lo strumento principale con cui vengono assegnate le supplenze di lunga durata nella scuola italiana. Si aggiornano ogni due anni e sono suddivise in due fasce: la prima per i docenti abilitati o specializzati, la seconda per chi possiede solo il titolo di studio.

Il posizionamento in graduatoria dipende da un punteggio, che è la somma di diversi elementi:

  • Titolo di accesso: Il voto di laurea o diploma viene convertito in punti secondo una tabella ministeriale. Un voto più alto garantisce un punteggio di partenza maggiore.
  • Servizio svolto: È la componente più importante. Ogni giorno di servizio accumulato come docente matura un punteggio. Ad esempio, un anno scolastico completo su una specifica classe di concorso vale 12 punti.
  • Titoli aggiuntivi: Master universitari, certificazioni informatiche (es. EIPASS) e linguistiche (es. B2, C1), corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e altre abilitazioni conferiscono punteggi extra che possono fare la differenza.

Le convocazioni per le supplenze avvengono in ordine di graduatoria: chi ha punteggio più alto riceve per primo le proposte di supplenza. Le GPS vengono utilizzate per supplenze di lunga durata, mentre per quelle brevi e temporanee si attinge dalle graduatorie d’istituto delle singole scuole.

Un aspetto cruciale è che l’inserimento nelle GPS richiede la presentazione di una domanda telematica attraverso Istanze Online del Ministero, rispettando scadenze precise. La scelta della provincia è strategica, poiché determina le opportunità lavorative disponibili.

Per poter ottenere una supplenza da GPS non basta compilare la domanda di inserimento, ci si deve ricordare anche un’altra scadenza fondamentale: esprimere fino ad un massimo di 150 preferenze che verranno considerate quando si procede ad assegnare la nomina prima dell’inizio delle lezioni.

Per [approfondire tutti gli aspetti del percorso per diventare insegnante], dalle graduatorie alle procedure di immissione in ruolo, è fondamentale comprendere l’intero sistema scolastico italiano e le sue dinamiche di funzionamento.

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Rinuncia o abbandono di una supplenza GPS: che differenza c’è?

È una distinzione che conviene avere chiara prima di accettare un incarico, perché le due situazioni producono effetti diversi, entrambi inaspriti dall’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.

La rinuncia riguarda il momento prima della presa di servizio: ti viene proposta una supplenza e non la accetti, oppure non assumi servizio entro il termine fissato. Se l’incarico era annuale o fino al 30 giugno e proveniva da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di supplenze per l’intero biennio, in tutte le classi di concorso e in ogni grado.

L’abbandono riguarda invece il dopo: hai firmato, hai iniziato a lavorare e poi interrompi il contratto senza averne diritto. Qui la sanzione è ancora più estesa, perché ti preclude qualsiasi supplenza, anche le brevi e saltuarie, sempre per l’intero biennio.

Un terzo caso da non confondere: la mancata assegnazione. Se il sistema non ti abbina a nessuna delle sedi indicate, non sei né rinunciatario né abbandonatario, e resti in corsa per i turni successivi grazie al ripescaggio.

Prima di firmare, valuta sempre la sostenibilità reale della sede.

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Sanzioni per rinuncia a una supplenza GPS: cosa cambia nel 2026?

Questa è una delle novità più pesanti del biennio 2026/2028. In passato la sanzione per la rinuncia incideva di fatto sull’anno scolastico in corso; oggi l’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 estende la conseguenza all’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

In concreto: se rinunci a una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al 30 giugno conferita da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di incarichi non solo quest’anno, ma per tutto il biennio. La perdita riguarda tutte le classi di concorso e ogni grado di istruzione, e si estende alle graduatorie di istituto quando queste vengono utilizzate per carenza di candidati GPS.

Un esempio: rifiuti a settembre un annuale che non ti soddisfa, sperando in qualcosa di meglio l’anno dopo. Con le nuove regole quel rifiuto ti chiude la porta alle supplenze lunghe anche per l’anno scolastico successivo.

Attenzione a non confondere la rinuncia con la mancata assegnazione: se il sistema non ti assegna nessuna delle sedi che hai indicato, non sei un rinunciatario e resti in gioco per i turni successivi.

FAQ

01

È una distinzione che conviene avere chiara prima di accettare un incarico, perché le due situazioni producono effetti diversi, entrambi inaspriti dall’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.

La rinuncia riguarda il momento prima della presa di servizio: ti viene proposta una supplenza e non la accetti, oppure non assumi servizio entro il termine fissato. Se l’incarico era annuale o fino al 30 giugno e proveniva da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di supplenze per l’intero biennio, in tutte le classi di concorso e in ogni grado.

L’abbandono riguarda invece il dopo: hai firmato, hai iniziato a lavorare e poi interrompi il contratto senza averne diritto. Qui la sanzione è ancora più estesa, perché ti preclude qualsiasi supplenza, anche le brevi e saltuarie, sempre per l’intero biennio.

Un terzo caso da non confondere: la mancata assegnazione. Se il sistema non ti abbina a nessuna delle sedi indicate, non sei né rinunciatario né abbandonatario, e resti in corsa per i turni successivi grazie al ripescaggio.

Prima di firmare, valuta sempre la sostenibilità reale della sede.

02

Questa è una delle novità più pesanti del biennio 2026/2028. In passato la sanzione per la rinuncia incideva di fatto sull’anno scolastico in corso; oggi l’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 estende la conseguenza all’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

In concreto: se rinunci a una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al 30 giugno conferita da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di incarichi non solo quest’anno, ma per tutto il biennio. La perdita riguarda tutte le classi di concorso e ogni grado di istruzione, e si estende alle graduatorie di istituto quando queste vengono utilizzate per carenza di candidati GPS.

Un esempio: rifiuti a settembre un annuale che non ti soddisfa, sperando in qualcosa di meglio l’anno dopo. Con le nuove regole quel rifiuto ti chiude la porta alle supplenze lunghe anche per l’anno scolastico successivo.

Attenzione a non confondere la rinuncia con la mancata assegnazione: se il sistema non ti assegna nessuna delle sedi che hai indicato, non sei un rinunciatario e resti in gioco per i turni successivi.

03

L’abbandono è la condotta sanzionata più duramente, e l’ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 ne ha inasprito gli effetti. La differenza con la rinuncia è netta: nella rinuncia rifiuti un incarico prima di iniziare; nell’abbandono hai già preso servizio e poi lasci il contratto senza averne titolo.

Le conseguenze sono le più ampie possibili. Mentre la sanzione per rinuncia colpisce le supplenze annuali e fino al 30 giugno, quella per abbandono ti preclude qualsiasi supplenza, incluse le brevi e saltuarie di tipologia C che normalmente arrivano dalle graduatorie di istituto. E lo fa per tutte le classi di concorso, in ogni grado di scuola, per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

In pratica, un abbandono a metà anno può lasciarti senza alcuna possibilità di lavoro a scuola fino al rinnovo delle graduatorie. È un rischio da valutare con grande attenzione prima di firmare un contratto su una sede che sai di non poter sostenere.

Esiste un’unica eccezione che non costituisce abbandono: lasciare una supplenza breve per accettarne una annuale o fino al 30 giugno.

04

Molti docenti pensano che firmare l’accettazione e poi non presentarsi sia meno grave di un rifiuto esplicito. Non è così. L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 è chiara: se accetti l’incarico ma non assumi servizio entro il termine indicato dall’amministrazione, gli effetti sono identici a quelli della rinuncia.

Questo significa che, per una supplenza annuale o fino al 30 giugno conferita da GPS o GAE, perdi la possibilità di ottenere questo tipo di supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie, in tutte le classi di concorso e in ogni grado di scuola.

Un esempio: accetti un incarico in una sede lontana pensando di “guadagnare tempo” per cercare alternative, poi non ti presenti il primo giorno. Quella non-presentazione non è una zona grigia: vale come rinuncia, con la relativa sanzione biennale.

La regola pratica è non accettare incarichi che non sei sicuro di poter avviare. E se sei già su una supplenza breve, ricorda che puoi lasciarla legittimamente per una annuale o fino al 30 giugno, senza incorrere in sanzioni.

05

È possibile per gli insegnanti lasciare una supplenza breve per accettarne una annuale senza subire sanzioni per l’abbandono del servizio, purché questa transizione riguardi il passaggio da una supplenza breve e saltuaria ad un incarico annuale (31 Agosto) o fino al termine delle lezioni (30 Giugno).

06

È uno degli aspetti che i docenti sottovalutano più spesso, con conseguenze costose. Non rispondere a una proposta di contratto entro il termine non è un semplice “lasciar correre”: produce gli stessi effetti del rifiuto formale, cioè la rinuncia.

I termini di risposta sono precisi: 24 ore per le supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, 12 ore per quelle di durata inferiore. Si tratta di tempi stretti, che possono cadere anche di sabato o di sera. Per questo, durante il periodo delle assegnazioni, controllare con regolarità il sistema delle istanze online e la casella di posta non è una precauzione facoltativa, ma una necessità operativa.

Con l’ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026, se la proposta riguarda una supplenza annuale o fino al 30 giugno, la rinuncia (anche per mancata risposta) comporta l’esclusione da questo tipo di incarichi per l’intero biennio.

Una precisazione utile sul fronte opposto: con il nuovo meccanismo di ripescaggio, non ricevere alcuna proposta sulle sedi indicate non equivale a rinuncia. In quel caso resti in corsa per i turni successivi.

07

È importante distinguere tra la scelta delle scuole per le graduatorie d’istituto e quella per l’incarico annuale da graduatoria GPS. La prima determina le chiamate per supplenze brevi dai singoli istituti, mentre la seconda riguarda indicazioni specifiche per le nomine annuali sui posti liberi al 30 giugno o al 31 agosto.

Questa seconda procedura informatizzata va svolta per via telematica prima delle operazioni di incarico annuale da parte degli uffici scolastici territoriali e deve fornire tutte le informazioni utili per sostituire la scelta della sede in presenza: nomina al 30 Giugno e/o al 31 Agosto, posto comune e/o posto sostengo, tempo pieno o part time, posti interi o anche spezzoni orari e, soprattutto, quali sedi scolastiche preferisci nella Provincia scelta.

08

Le graduatorie GPS variano a seconda dell’ordine di scuola e del profilo professionale: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, posti di sostegno e personale educativo. Ciascun profilo ha specifici requisiti di accesso per la prima e la seconda fascia, basati sul livello di formazione e abilitazione degli insegnanti.

09

L’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie GPS avviene tramite procedure informatizzate, dove ogni dichiarazione e titolo influisce sul punteggio e sulla posizione in graduatoria. Chi è già inserito deve aggiornare eventuali titoli culturali e di servizio maturati nei due anni precedenti.

10

Le graduatorie GPS sono utilizzate per assegnare le supplenze a copertura dei posti vacanti annuali fino al 30 giugno o 31 agosto temporaneamente liberi nell’arco dell’anno scolastico per le supplenze brevi. Le GPS forniscono accesso a supplenze annuali o per periodi più brevi, in base alla disponibilità.

11

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono liste graduate dove vengono inseriti gli aspiranti insegnanti supplenti, divise principalmente in due fasce, distinte per ogni ordine di scuola: la prima per chi possiede l’abilitazione all’insegnamento e la seconda per chi è ancora in formazione o in possesso di titoli validi per l’insegnamento ma non ancora abilitato.

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