Rinuncia o abbandono di supplenza: quali conseguenze per gli insegnanti nelle Graduatorie GPS?
Con la riapertura e l'aggiornamento delle graduatorie GPS è importante ricordare anche il regolamento delle supplenze per prevenire sanzioni dovute a rinuncia, abbandono del servizio e mancata assunzione dopo aver accettato una nomina.
Le cosiddette graduatorie GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze.
Sono state istituite nel 2020 ed aggiornate ogni 2 anni.
Attraverso questa procedura, gli uffici scolastici territoriali procedono alla copertura dei posti vacanti di incarico annuale, togliendo questa incombenza alle singole istituzioni scolastiche.
Sanzioni per rinuncia o abbandono supplenza GPS
Con la riapertura e l’aggiornamento delle GPS nel 2022, il decreto n. 112 del 6 Maggio 2022 ha definito all’articolo 14 gli effetti del mancato perfezionamento del contratto. È stato, cosi, rivisto il Regolamento delle supplenze che definisce le sanzioni per le situazioni di accettazione e non perfezionamento del contratto, di rinuncia, di abbandono del servizio.
Le sanzioni previste sono in fase di conferma anche nella nuova ordinanza ministeriale di aggiornamento delle graduatorie GPS 2024.
Rinuncia o abbandono supplenza GPS – GAE
Per le proposte di supplenza dalle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) e delle graduatorie GPS, si inquadrano le seguenti possibili situazioni:
- la rinuncia alla supplenza GPS o la mancata assunzione in servizio, nel rispetto dei termini previsti, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, annuali o fino al termine delle attività didattiche, dalle GAE e dalle GPS. Lo stesso accade per le graduatorie d’istituto, nel caso non bastino le GAE o le GPS per trovare i candidati. La sanzione si applica per tutto l’anno scolastico di riferimento e per tutte le classi di concorso e i posti di insegnamento in cui si è inseriti;
- l’abbandono del servizio, ossia rinunciare alla nomina dopo aver già preso servizio, comporta l’impossibilità di avere qualsiasi tipologia di supplenza dalle GAE e dalle GPS. Lo stesso accade per le graduatorie d’istituto, nel caso non bastino le GAE o le GPS per trovare i candidati. La sanzione si applica a qualsiasi graduatoria per l’intero periodo di validità delle graduatorie.
Rinuncia o abbandono supplenza graduatorie d’istituto
Per le supplenze proposte dalla graduatoria d’istituto, si inquadrano le seguenti situazioni:
- la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o alla conferma su posto comune comporta la perdita del diritto ad assumere supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto comune che per il posto di sostegno;
- nel caso di posti di sostegno per il personale specializzato, la rinuncia ad una supplenza o alla proroga o conferma determina la perdita del diritto a conseguire supplenza per l’anno scolastico di riferimento e per la specifica graduatoria d’istituto sia per il posto di sostegno che per i posti o per le classi di concorso del medesimo livello di istruzione;
- la mancata presa di servizio dopo l’accettazione della supplenza o la mancata risposta nel rispetto dei tempi previsti dalla norma a una qualsiasi proposta di contratto è considerata rinuncia esplicita;
- l’abbandono del servizio, quindi la rinuncia alla supplenza dopo avere già preso servizio, determina l’impossibilità ad assumere altre supplenze sulla base delle graduatorie d’istituto per tutte le graduatorie e le tipologie di posti per tutto il periodo di validità delle graduatorie.
Va posta attenzione per coloro che sono già impegnati con una supplenza breve e vengono interpellati per una proposta di supplenza annuale: questi insegnanti hanno la possibilità di lasciare la supplenza breve da graduatoria d’istituto per accettarne una annuale (31 Agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno), garantendo una salvaguardia rispetto all’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono del servizio.
Va, inoltre, ricordato che l’adozione dei suddetti provvedimenti disciplinari comporta anche la risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.




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