150 preferenze GPS 2026: ripescaggio e nuove sanzioni
Le 150 preferenze GPS sono la procedura con cui i docenti delle graduatorie provinciali per le supplenze esprimono fino a 150 sedi per ottenere incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Per il biennio 2026/2028 una nuova ordinanza introduce il ripescaggio nelle fasi di nomina successive e sanzioni più severe per rinuncia e abbandono.


La procedura delle 150 preferenze GPS è lo strumento con cui i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) esprimono le proprie sedi di preferenza per ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Per l’anno scolastico 2026/2027, la procedura è disciplinata da una nuova ordinanza ministeriale che introduce modifiche rilevanti: un meccanismo di ripescaggio esteso alle fasi successive al primo turno di nomina, sanzioni più severe per rinuncia e abbandono del servizio e nuove regole sulle aggregazioni territoriali degli spezzoni orari. Comprendere queste novità prima di inviare l’istanza è indispensabile per evitare conseguenze che possono compromettere l’accesso alle supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.
Chi può partecipare alle 150 preferenze GPS e cosa comporta non presentare l’istanza
Hanno diritto a partecipare alla procedura i docenti inseriti nelle GAE e i docenti inseriti nelle GPS.
L’iscrizione alle GPS non genera automaticamente la possibilità di essere convocati: è necessario presentare l’istanza entro i termini fissati dall’amministrazione (dal 16 al 29 Luglio 2026).
I docenti inseriti nelle GPS che non presentano l’istanza non vengono semplicemente esclusi dalle supplenze annuali e fino al 30 giugno assegnate tramite GPS: perdono anche l’accesso alle correlate graduatorie di istituto, qualora le GPS risultino esaurite per carenza di candidati, per tutte le graduatorie cui hanno titolo e per l’intero anno scolastico. Si tratta di una rinuncia implicita che incide su tutte le possibilità di incarico, non solo su quelle di primo livello.
Presentare l’istanza è quindi il primo obbligo operativo per chiunque sia iscritto nelle GPS, indipendentemente dalla posizione in graduatoria o dalle aspettative di nomina.
Attraverso il sistema delle istanze online, il docente esprime fino a 150 preferenze di sede e fornisce ulteriori indicazioni: la durata della supplenza preferita (fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno), la disponibilità a una cattedra interna o esterna all’istituto, la disponibilità per gli spezzoni orari e per il completamento dell’orario. Queste scelte non sono marginali: condizionano concretamente le proposte che il sistema informatizzato genera per ciascun docente e, in alcuni casi, determinano se il docente riceverà o meno una proposta di nomina.
Le tre tipologie di supplenza GPS
Le supplenze assegnabili tramite la procedura si articolano in tre categorie con regole di assegnazione distinte ed è utile conoscerle prima di compilare l’istanza.
La tipologia A comprende le supplenze annuali su cattedre o posti vacanti che rimarranno tali per l’intero anno scolastico. Hanno termine il 31 agosto dell’anno successivo e rappresentano l’incarico più stabile tra le supplenze a tempo determinato.
La tipologia B comprende le supplenze fino al termine delle attività didattiche, su posti disponibili ma non definitivamente vacanti. Terminano il 30 giugno dell’anno successivo.
Entrambe le tipologie A e B vengono assegnate attraverso la procedura informatizzata delle 150 preferenze: si scorrono prima le GAE, poi, in caso di esaurimento, le GPS. Se anche le GPS sono esaurite, intervengono le graduatorie di istituto.
La tipologia C raccoglie tutte le supplenze temporanee, brevi e saltuarie. Non passa per la procedura delle 150 preferenze ma direttamente dalle graduatorie di istituto: non è quindi influenzata dalle scelte espresse nell’istanza GPS.
Il meccanismo del ripescaggio: la novità dell’ordinanza 2026
Una delle modifiche più rilevanti per l’anno scolastico 2026/2027 riguarda il meccanismo di assegnazione nelle fasi successive al primo turno di nomina. Con il sistema previgente, se al momento del turno di nomina da GPS non risultava disponibilità nelle sedi indicate dal docente, la procedura GPS si chiudeva per quel docente. Le disponibilità emerse successivamente per rinuncia di un collega assegnatario o per altri motivi venivano assegnate solo alle fasi successive.
La nuova ordinanza modifica questo meccanismo in modo sostanziale: tutte le disponibilità che emergono dopo ciascuna fase di assegnazione diventano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione GPS. In queste fasi vengono considerati i docenti già utilmente collocati in graduatoria che non hanno ricevuto un incarico nel turno precedente. In altri termini, il docente che non ha ottenuto nulla al primo turno non è eliminato dalla procedura GPS: se nelle fasi successive si libera un posto che figura tra le sue preferenze, può essere ripescato e ricevere quell’incarico direttamente tramite GPS.
Questa modifica cambia il valore operativo della scelta delle sedi. Ogni scuola non indicata nell’istanza è una sede esclusa anche da tutti i turni successivi: il ripescaggio funziona esclusivamente sulle sedi già espresse. La conseguenza pratica è diretta: conviene indicare il maggior numero possibile di sedi coerenti con la propria disponibilità reale, perché ogni preferenza non espressa riduce le possibilità di nomina in tutte le fasi della procedura, non solo nella prima.
Sanzioni per rinuncia e abbandono del servizio
L’ordinanza 2026 ha inasprito le conseguenze sanzionatorie per rinuncia e abbandono del servizio.
È utile distinguere le due fattispecie e la fonte della nomina perché gli effetti variano in modo significativo.
Sanzioni da GPS e GAE
Il docente che rinuncia all’assegnazione di una supplenza annuale o fino al 30 giugno conferita da GAE o GPS, oppure che non assume servizio entro il termine fissato dall’amministrazione, perde la possibilità di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie. Questa perdita si estende a tutte le classi di concorso e a ogni grado di istruzione, con riferimento a GAE, GPS e graduatorie di istituto se utilizzate per carenza di candidati GPS.
Il docente che abbandona il servizio, cioè inizia a lavorare e poi interrompe il contratto, subisce una conseguenza ancora più grave: perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza, comprese quelle brevi e saltuarie, per tutte le classi di concorso e per tutti i gradi scolastici, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Sanzioni da graduatorie di istituto
Per le nomine originate dalle graduatorie di istituto le regole sono analoghe, ma con alcune specificità. La rinuncia a una proposta contrattuale su posto comune, da parte di un docente che non ha già accettato un’altra supplenza, comporta la perdita delle supplenze da quella specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado, per l’anno scolastico in corso. La rinuncia su posto di sostegno, da parte di un docente specializzato senza altro incarico già accettato, comporta la perdita delle supplenze dalla graduatoria di istituto sia per quel posto di sostegno sia per tutte le classi di concorso dello stesso grado.
La mancata risposta equivale a rinuncia
Un punto che merita attenzione specifica è la mancata risposta ad una proposta delle istituzioni scolastiche entro i termini previsti: equivale a rinuncia esplicita. Non rispondere a una proposta contrattuale produce gli stessi effetti sanzionatori del rifiuto formale. I termini di risposta sono 24 ore per le supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, 12 ore per quelle di durata inferiore. Tenere monitorato il sistema delle chiamate durante il periodo di assegnazione è pertanto una necessità operativa, non una precauzione facoltativa.
Esiste tuttavia una valvola di sicurezza: il docente già in servizio su una supplenza breve può lasciare quell’incarico per accettare una supplenza annuale o fino al 30 giugno. In questo caso specifico gli effetti sanzionatori non si producono.
La procedura di continuità per i docenti di sostegno
I docenti di sostegno possono accedere a una procedura specifica che consente la conferma sul medesimo posto dell’anno precedente, con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate.
Possono accedervi tre categorie di docenti:
- i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno;
- i docenti privi di specializzazione che nell’anno precedente hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia GPS per il relativo grado;
- i docenti privi di specializzazione che hanno prestato servizio su posto di sostegno attraverso lo scorrimento delle GAE e in subordine delle GPS (cosiddetti elenchi incrociati).
In tutti i casi è necessario aver prestato servizio almeno con contratto fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico precedente.
Le scadenze procedurali sono fisse e non prorogabili.
Entro il 31 maggio il dirigente scolastico raccoglie l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia e valuta la situazione sentendo il gruppo di lavoro operativo.
Entro il 15 giugno comunica l’esito all’ufficio scolastico territorialmente competente.
Il docente che soddisfa i requisiti può esprimere nell’istanza GPS la volontà di essere confermato sul posto, indicando questa come preferenza prioritaria.
Le conferme devono essere disposte tassativamente entro il 31 agosto: le disponibilità emerse dopo quella data non vengono prese in considerazione ai fini della procedura di continuità.
Interpelli supplenze e aggregazioni territoriali di ore
Quando le graduatorie di istituto di una scuola si esauriscono, il dirigente ricorre prima alle graduatorie di altri istituti della provincia, in ordine di viciniorietà. Se anche queste risultano esaurite, scatta la procedura degli interpelli: la scuola pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per reclutare docenti abilitati o specializzati per il sostegno, oppure, in subordine, in possesso del solo titolo di studio. Una copia dell’avviso viene inviata all’ufficio scolastico territoriale (UST) per la pubblicazione sul sito istituzionale provinciale.
L’avviso indica data di inizio e durata della supplenza, i titoli di accesso richiesti, le modalità di candidatura, i termini di risposta e di presa di servizio (entro 24 ore dall’accettazione) e il richiamo alle sanzioni applicabili.
Non possono partecipare agli interpelli docenti n alcune situazioni specifiche: i docenti già titolari di un contratto a tempo determinato; quelli già individuati come destinatari di una supplenza ma non ancora firmatari del contratto; chi è già stato confermato su posto di sostegno attraverso la procedura di continuità di cui all’articolo 13 dell’ordinanza.
I docenti inseriti in GPS ma privi di contratto possono invece partecipare.
L’ordinanza 2026 introduce anche le aggregazioni territoriali di ore: gli spezzoni orari che non costituiscono un posto intero vengono aggregati dagli UST secondo gli stessi criteri usati per le cattedre orario esterne nella scuola secondaria, con l’obiettivo di formare posti interi o comunque aggregazioni con la maggiore entità oraria possibile.
Come compilare le 150 preferenze in modo efficace
Chiariti tutti i passaggi, vediamo ora come la compilazione dell’istanza richiede alcune scelte operative che influenzano in modo diretto le probabilità di nomina, tanto al primo turno quanto nelle fasi successive.
Indicare entrambe le durate di incarico annuale, fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, è la scelta che massimizza le possibilità di nomina: limitarsi a una sola opzione restringe l’insieme delle cattedre a cui si può essere abbinati. Lo stesso ragionamento vale per la disponibilità alla cattedra esterna: escluderla può precludere incarichi completi.
Riguardo al numero di sedi da indicare, occorre tenere presente che la mancata indicazione di una sede, in presenza di disponibilità su quella sede al turno di nomina, equivale a rifiutarla implicitamente. Il meccanismo del ripescaggio opera esclusivamente sulle sedi già espresse nell’istanza: le sedi non indicate rimangono escluse da tutti i turni successivi. La scelta razionale è includere tutte le sedi in cui si sarebbe concretamente disponibili a lavorare nell’intera provincia, non soltanto le preferenze assolute.
Vale la pena chiedersi, però, entro quali limiti questa logica di massimizzazione sia sostenibile per il singolo docente: indicare sedi per cui non si ha reale disponibilità espone al rischio di ricevere una nomina che poi si è costretti a rifiutare, con le relative conseguenze sanzionatorie. La risposta non è universale, ma dipende dalla posizione in graduatoria, dalla densità di disponibilità attesa nella provincia e dalla situazione personale di ciascuno.
La procedura delle 150 preferenze GPS 2026 richiede un approccio consapevole: ogni scelta, il numero di sedi indicate, la disponibilità alla cattedra esterna, la risposta entro i termini, produce effetti normativi precisi e, in alcuni casi, pluriennali.
Le novità dell’ordinanza 2026, in particolare il meccanismo del ripescaggio e l’inasprimento delle sanzioni, amplificano il peso delle omissioni.
Presentare l’istanza con la massima completezza possibile, monitorare le comunicazioni durante tutto il periodo di assegnazione e conoscere le eccezioni previste dalla norma sono le condizioni minime per affrontare questa procedura senza rischiare di compromettere le proprie opportunità di lavoro per l’intero biennio.




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