150 preferenze GPS 2026: ripescaggio e nuove sanzioni

Le 150 preferenze GPS sono la procedura con cui i docenti delle graduatorie provinciali per le supplenze esprimono fino a 150 sedi per ottenere incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Per il biennio 2026/2028 una nuova ordinanza introduce il ripescaggio nelle fasi di nomina successive e sanzioni più severe per rinuncia e abbandono.

150 preferenze GPS 2026

La procedura delle 150 preferenze GPS è lo strumento con cui i docenti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle graduatorie ad esaurimento (GAE) esprimono le proprie sedi di preferenza per ottenere supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Per l’anno scolastico 2026/2027, la procedura è disciplinata da una nuova ordinanza ministeriale che introduce modifiche rilevanti: un meccanismo di ripescaggio esteso alle fasi successive al primo turno di nomina, sanzioni più severe per rinuncia e abbandono del servizio e nuove regole sulle aggregazioni territoriali degli spezzoni orari. Comprendere queste novità prima di inviare l’istanza è indispensabile per evitare conseguenze che possono compromettere l’accesso alle supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

Chi può partecipare alle 150 preferenze GPS e cosa comporta non presentare l’istanza

Hanno diritto a partecipare alla procedura i docenti inseriti nelle GAE e i docenti inseriti nelle GPS.
L’iscrizione alle GPS non genera automaticamente la possibilità di essere convocati: è necessario presentare l’istanza entro i termini fissati dall’amministrazione (dal 16 al 29 Luglio 2026).
I docenti inseriti nelle GPS che non presentano l’istanza non vengono semplicemente esclusi dalle supplenze annuali e fino al 30 giugno assegnate tramite GPS: perdono anche l’accesso alle correlate graduatorie di istituto, qualora le GPS risultino esaurite per carenza di candidati, per tutte le graduatorie cui hanno titolo e per l’intero anno scolastico. Si tratta di una rinuncia implicita che incide su tutte le possibilità di incarico, non solo su quelle di primo livello.
Presentare l’istanza è quindi il primo obbligo operativo per chiunque sia iscritto nelle GPS, indipendentemente dalla posizione in graduatoria o dalle aspettative di nomina.
Attraverso il sistema delle istanze online, il docente esprime fino a 150 preferenze di sede e fornisce ulteriori indicazioni: la durata della supplenza preferita (fino al 31 agosto oppure fino al 30 giugno), la disponibilità a una cattedra interna o esterna all’istituto, la disponibilità per gli spezzoni orari e per il completamento dell’orario. Queste scelte non sono marginali: condizionano concretamente le proposte che il sistema informatizzato genera per ciascun docente e, in alcuni casi, determinano se il docente riceverà o meno una proposta di nomina.

Le tre tipologie di supplenza GPS

Le supplenze assegnabili tramite la procedura si articolano in tre categorie con regole di assegnazione distinte ed è utile conoscerle prima di compilare l’istanza.

La tipologia A comprende le supplenze annuali su cattedre o posti vacanti che rimarranno tali per l’intero anno scolastico. Hanno termine il 31 agosto dell’anno successivo e rappresentano l’incarico più stabile tra le supplenze a tempo determinato.

La tipologia B comprende le supplenze fino al termine delle attività didattiche, su posti disponibili ma non definitivamente vacanti. Terminano il 30 giugno dell’anno successivo.

Entrambe le tipologie A e B vengono assegnate attraverso la procedura informatizzata delle 150 preferenze: si scorrono prima le GAE, poi, in caso di esaurimento, le GPS. Se anche le GPS sono esaurite, intervengono le graduatorie di istituto.

La tipologia C raccoglie tutte le supplenze temporanee, brevi e saltuarie. Non passa per la procedura delle 150 preferenze ma direttamente dalle graduatorie di istituto: non è quindi influenzata dalle scelte espresse nell’istanza GPS.

Il meccanismo del ripescaggio: la novità dell’ordinanza 2026

Una delle modifiche più rilevanti per l’anno scolastico 2026/2027 riguarda il meccanismo di assegnazione nelle fasi successive al primo turno di nomina. Con il sistema previgente, se al momento del turno di nomina da GPS non risultava disponibilità nelle sedi indicate dal docente, la procedura GPS si chiudeva per quel docente. Le disponibilità emerse successivamente per rinuncia di un collega assegnatario o per altri motivi venivano assegnate solo alle fasi successive.

La nuova ordinanza modifica questo meccanismo in modo sostanziale: tutte le disponibilità che emergono dopo ciascuna fase di assegnazione diventano oggetto di ulteriori fasi di attribuzione GPS. In queste fasi vengono considerati i docenti già utilmente collocati in graduatoria che non hanno ricevuto un incarico nel turno precedente. In altri termini, il docente che non ha ottenuto nulla al primo turno non è eliminato dalla procedura GPS: se nelle fasi successive si libera un posto che figura tra le sue preferenze, può essere ripescato e ricevere quell’incarico direttamente tramite GPS.

Questa modifica cambia il valore operativo della scelta delle sedi. Ogni scuola non indicata nell’istanza è una sede esclusa anche da tutti i turni successivi: il ripescaggio funziona esclusivamente sulle sedi già espresse. La conseguenza pratica è diretta: conviene indicare il maggior numero possibile di sedi coerenti con la propria disponibilità reale, perché ogni preferenza non espressa riduce le possibilità di nomina in tutte le fasi della procedura, non solo nella prima.

Sanzioni per rinuncia e abbandono del servizio

L’ordinanza 2026 ha inasprito le conseguenze sanzionatorie per rinuncia e abbandono del servizio.
È utile distinguere le due fattispecie e la fonte della nomina perché gli effetti variano in modo significativo.

Sanzioni da GPS e GAE

Il docente che rinuncia all’assegnazione di una supplenza annuale o fino al 30 giugno conferita da GAE o GPS, oppure che non assume servizio entro il termine fissato dall’amministrazione, perde la possibilità di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie. Questa perdita si estende a tutte le classi di concorso e a ogni grado di istruzione, con riferimento a GAE, GPS e graduatorie di istituto se utilizzate per carenza di candidati GPS.

Il docente che abbandona il servizio, cioè inizia a lavorare e poi interrompe il contratto, subisce una conseguenza ancora più grave: perde la possibilità di ottenere qualsiasi tipo di supplenza, comprese quelle brevi e saltuarie, per tutte le classi di concorso e per tutti i gradi scolastici, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

Sanzioni da graduatorie di istituto

Per le nomine originate dalle graduatorie di istituto le regole sono analoghe, ma con alcune specificità. La rinuncia a una proposta contrattuale su posto comune, da parte di un docente che non ha già accettato un’altra supplenza, comporta la perdita delle supplenze da quella specifica graduatoria di istituto, sia per lo stesso insegnamento sia per il relativo posto di sostegno dello stesso grado, per l’anno scolastico in corso. La rinuncia su posto di sostegno, da parte di un docente specializzato senza altro incarico già accettato, comporta la perdita delle supplenze dalla graduatoria di istituto sia per quel posto di sostegno sia per tutte le classi di concorso dello stesso grado.

La mancata risposta equivale a rinuncia

Un punto che merita attenzione specifica è la mancata risposta ad una proposta delle istituzioni scolastiche entro i termini previsti: equivale a rinuncia esplicita. Non rispondere a una proposta contrattuale produce gli stessi effetti sanzionatori del rifiuto formale. I termini di risposta sono 24 ore per le supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, 12 ore per quelle di durata inferiore. Tenere monitorato il sistema delle chiamate durante il periodo di assegnazione è pertanto una necessità operativa, non una precauzione facoltativa.

Esiste tuttavia una valvola di sicurezza: il docente già in servizio su una supplenza breve può lasciare quell’incarico per accettare una supplenza annuale o fino al 30 giugno. In questo caso specifico gli effetti sanzionatori non si producono.

La procedura di continuità per i docenti di sostegno

I docenti di sostegno possono accedere a una procedura specifica che consente la conferma sul medesimo posto dell’anno precedente, con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate.
Possono accedervi tre categorie di docenti:

  • i docenti in possesso della specializzazione sul sostegno;
  • i docenti privi di specializzazione che nell’anno precedente hanno svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia GPS per il relativo grado;
  • i docenti privi di specializzazione che hanno prestato servizio su posto di sostegno attraverso lo scorrimento delle GAE e in subordine delle GPS (cosiddetti elenchi incrociati).

In tutti i casi è necessario aver prestato servizio almeno con contratto fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico precedente.

Le scadenze procedurali sono fisse e non prorogabili.
Entro il 31 maggio il dirigente scolastico raccoglie l’eventuale richiesta di continuità da parte della famiglia e valuta la situazione sentendo il gruppo di lavoro operativo.
Entro il 15 giugno comunica l’esito all’ufficio scolastico territorialmente competente.
Il docente che soddisfa i requisiti può esprimere nell’istanza GPS la volontà di essere confermato sul posto, indicando questa come preferenza prioritaria.
Le conferme devono essere disposte tassativamente entro il 31 agosto: le disponibilità emerse dopo quella data non vengono prese in considerazione ai fini della procedura di continuità.

Interpelli supplenze e aggregazioni territoriali di ore

Quando le graduatorie di istituto di una scuola si esauriscono, il dirigente ricorre prima alle graduatorie di altri istituti della provincia, in ordine di viciniorietà. Se anche queste risultano esaurite, scatta la procedura degli interpelli: la scuola pubblica sul proprio sito istituzionale un avviso pubblico per reclutare docenti abilitati o specializzati per il sostegno, oppure, in subordine, in possesso del solo titolo di studio. Una copia dell’avviso viene inviata all’ufficio scolastico territoriale (UST) per la pubblicazione sul sito istituzionale provinciale.

L’avviso indica data di inizio e durata della supplenza, i titoli di accesso richiesti, le modalità di candidatura, i termini di risposta e di presa di servizio (entro 24 ore dall’accettazione) e il richiamo alle sanzioni applicabili.
Non possono partecipare agli interpelli docenti n alcune situazioni specifiche: i docenti già titolari di un contratto a tempo determinato; quelli già individuati come destinatari di una supplenza ma non ancora firmatari del contratto; chi è già stato confermato su posto di sostegno attraverso la procedura di continuità di cui all’articolo 13 dell’ordinanza.
I docenti inseriti in GPS ma privi di contratto possono invece partecipare.

L’ordinanza 2026 introduce anche le aggregazioni territoriali di ore: gli spezzoni orari che non costituiscono un posto intero vengono aggregati dagli UST secondo gli stessi criteri usati per le cattedre orario esterne nella scuola secondaria, con l’obiettivo di formare posti interi o comunque aggregazioni con la maggiore entità oraria possibile.

Come compilare le 150 preferenze in modo efficace

Chiariti tutti i passaggi, vediamo ora come la compilazione dell’istanza richiede alcune scelte operative che influenzano in modo diretto le probabilità di nomina, tanto al primo turno quanto nelle fasi successive.

Indicare entrambe le durate di incarico annuale, fino al 31 agosto e fino al 30 giugno, è la scelta che massimizza le possibilità di nomina: limitarsi a una sola opzione restringe l’insieme delle cattedre a cui si può essere abbinati. Lo stesso ragionamento vale per la disponibilità alla cattedra esterna: escluderla può precludere incarichi completi.

Riguardo al numero di sedi da indicare, occorre tenere presente che la mancata indicazione di una sede, in presenza di disponibilità su quella sede al turno di nomina, equivale a rifiutarla implicitamente. Il meccanismo del ripescaggio opera esclusivamente sulle sedi già espresse nell’istanza: le sedi non indicate rimangono escluse da tutti i turni successivi. La scelta razionale è includere tutte le sedi in cui si sarebbe concretamente disponibili a lavorare nell’intera provincia, non soltanto le preferenze assolute.

Vale la pena chiedersi, però, entro quali limiti questa logica di massimizzazione sia sostenibile per il singolo docente: indicare sedi per cui non si ha reale disponibilità espone al rischio di ricevere una nomina che poi si è costretti a rifiutare, con le relative conseguenze sanzionatorie. La risposta non è universale, ma dipende dalla posizione in graduatoria, dalla densità di disponibilità attesa nella provincia e dalla situazione personale di ciascuno.

La procedura delle 150 preferenze GPS 2026 richiede un approccio consapevole: ogni scelta, il numero di sedi indicate, la disponibilità alla cattedra esterna, la risposta entro i termini, produce effetti normativi precisi e, in alcuni casi, pluriennali.
Le novità dell’ordinanza 2026, in particolare il meccanismo del ripescaggio e l’inasprimento delle sanzioni, amplificano il peso delle omissioni.
Presentare l’istanza con la massima completezza possibile, monitorare le comunicazioni durante tutto il periodo di assegnazione e conoscere le eccezioni previste dalla norma sono le condizioni minime per affrontare questa procedura senza rischiare di compromettere le proprie opportunità di lavoro per l’intero biennio.

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Preferenze GPS puntuali o sintetiche: quale conviene?

Il primo concetto da fissare: puoi esprimere fino a 150 preferenze, non 150 scuole. Una preferenza sintetica su un comune vale 1, anche se quel comune contiene venti istituti. Questo significa che con le preferenze sintetiche (comune, distretto, provincia,) copri molte più scuole risparmiando “slot”.

La preferenza puntuale ti dà il massimo controllo: indichi esattamente la scuola che vuoi, utile per gli istituti vicino casa o dove hai già lavorato.

La preferenza sintetica ti dà ampiezza: entri nella lista di tutte le scuole di un comune o distretto, anche di sedi che non conosci.

La strategia che funziona, soprattutto con il nuovo meccanismo di ripescaggio, è mescolare le due tipologie:

  1. In testa, le sedi che desideri davvero, come preferenze puntuali e nell’ordine reale di gradimento.
  2. A seguire, comuni e distretti come preferenze sintetiche, per ampliare la copertura geografica.
  3. In coda, eventualmente l’intera provincia, per non restare scoperto nei turni successivi.

L’ordine non è un dettaglio: è vincolante e determina quale sede ti viene proposta per prima.
Una raccomandazione importante: non inserire sedi dove non saresti realmente disposto a lavorare, perché un’eventuale nomina non accettata ti rende rinunciatario per quella sede.

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Supplenze GPS: conviene scegliere 31 agosto e 30 giugno?

Nell’istanza delle 150 preferenze puoi indicare la durata di supplenza che preferisci: fino al 31 agosto (tipologia A, annuale) oppure fino al 30 giugno (tipologia B). La domanda che molti si pongono è se convenga selezionarne una sola o entrambe.

La risposta operativa è chiara: dichiarare la disponibilità a entrambe allarga il bacino di cattedre a cui puoi essere abbinato. Se indichi solo il 31 agosto, escludi automaticamente tutti i posti disponibili fino al 30 giugno e viceversa. Ogni esclusione riduce le tue occasioni di nomina, sia al primo turno sia nelle fasi di ripescaggio.

Un esempio: nella tua provincia, in una certa classe di concorso, ci sono pochi posti annuali ma diversi posti fino al 30 giugno. Se hai indicato solo il 31 agosto, il sistema ti salta su tutti quei posti, anche se saresti stato disponibile a lavorare.

Quando ha senso, invece, limitarsi? Solo se hai un vincolo reale, per esempio un altro impegno certo a partire da luglio. In quel caso scegliere solo il 30 giugno può essere coerente. In tutti gli altri casi, apri a entrambe le durate.

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Conviene dare disponibilità agli spezzoni orari nelle GPS?

Molti docenti escludono gli spezzoni temendo cattedre frammentate e scomode. È una scelta che spesso riduce le possibilità di lavorare. Uno spezzone è una cattedra con un monte ore settimanale inferiore alle 18 ore della cattedra intera. Sono abbastanza diffusi, quindi rinunciarvi a priori ti taglia fuori da una fetta importante di disponibilità.

Quando dichiari la disponibilità agli spezzoni, indichi anche come intendi completare l’orario: solo con la stessa classe di concorso, oppure anche con classi di concorso diverse, nella stessa scuola o in altre scuole. Più ampia è la disponibilità al completamento, più cattedre il sistema può abbinarti.

C’è una novità dell’ordinanza ministeriale n. 27 del 2026 che dovrebbe ridurre il numero degli spezzoni: le aggregazioni territoriali di ore. Gli spezzoni che da soli non formano un posto intero vengono accorpati dagli uffici scolastici territoriali, con gli stessi criteri delle cattedre orario esterne, per costruire posti più consistenti.

Un consiglio di equilibrio: valuta la sostenibilità reale degli spostamenti, perché un completamento su due scuole distanti può diventare pesante nel quotidiano.

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Interpelli supplenze: chi può partecipare e chi è escluso?

Gli interpelli sono l’ultima risorsa per coprire una cattedra. Scattano quando una scuola ha esaurito le proprie graduatorie di istituto e anche quelle delle scuole vicine della provincia. A quel punto il dirigente pubblica un avviso sul sito dell’istituto per reclutare docenti, inviandone copia all’ufficio scolastico territoriale.

Chi può rispondere? In ordine di priorità, i docenti abilitati o specializzati per il sostegno e, in subordine, chi possiede il solo titolo di studio.
Un punto utile da sapere: anche se sei iscritto in GPS ma non hai ancora un contratto, puoi candidarti agli interpelli.

Chi non può partecipare? Tre categorie precise:

  1. Chi è già titolare di un contratto a tempo determinato.
  2. Chi è già stato individuato come destinatario di una supplenza ma non ha ancora firmato il contratto.
  3. Chi è già stato confermato su posto di sostegno tramite la procedura di continuità.

L’avviso indica data di inizio e durata, titoli richiesti, modalità di candidatura, termini di risposta e di presa di servizio (di norma entro 24 ore dall’accettazione) e il richiamo alle sanzioni. Tieni d’occhio i siti delle scuole e dell’ufficio scolastico provinciale, perché i tempi sono rapidi.

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Come funziona il ripescaggio nelle GPS 2026?

Fino al biennio precedente, se al momento della nomina da GPS non c’era disponibilità nelle sedi che avevi scelto, la procedura si chiudeva lì: le cattedre che si liberavano dopo, per la rinuncia di un collega o per altri motivi, passavano direttamente alle fasi successive.
L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 cambia questo passaggio (articolo 12, comma 10): tutte le disponibilità che emergono dopo ogni fase di assegnazione diventano oggetto di nuovi turni di attribuzione GPS, riservati a chi è utilmente collocato in graduatoria ma non ha ancora ricevuto un incarico.

Cosa significa per te, in pratica? Immagina di non aver ottenuto nulla al primo turno. Con le vecchie regole eri fuori dalla procedura GPS. Oggi no: se in un turno successivo si libera un posto che figura tra le tue 150 preferenze, puoi essere ripescato e nominato direttamente da GPS.

Attenzione però al punto critico: il ripescaggio funziona solo sulle sedi che hai già indicato nell’istanza. Una scuola non inserita resta esclusa da tutti i turni successivi, non solo dal primo. È questo il motivo per cui conviene ampliare l’elenco delle sedi in modo coerente con la tua reale disponibilità.

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Quali tipologie di supplenza GPS esistono?

Capire le tipologie di contratto ti aiuta a compilare l’istanza con consapevolezza, perché solo due delle tre passano dalla procedura delle 150 preferenze.

La tipologia A è l’incarico più stabile tra le supplenze a tempo determinato: copre cattedre o posti vacanti che resteranno tali per tutto l’anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo. Spesso è anche la più ambita, perché garantisce continuità.

La tipologia B riguarda posti disponibili ma non definitivamente vacanti. Termina il 30 giugno, quindi non comprende il periodo estivo.

Sia la A sia la B vengono assegnate con la procedura informatizzata: prima si scorrono le GAE, poi le GPS e, se anche queste sono esaurite, le graduatorie di istituto.

La terza tipologia è diversa: comprende le supplenze brevi e saltuarie (una sostituzione per malattia, una maternità breve) e non passa dalle 150 preferenze. Viene gestita direttamente dalle scuole tramite le graduatorie di istituto, quindi le scelte espresse nell’istanza GPS non la influenzano.

In sintesi: l’istanza delle 150 preferenze incide su A e B, non supplenze brevi e saltuarie.

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Cosa succede se non presento le 150 preferenze GPS?

La domanda delle 150 preferenze non è un automatismo dell’iscrizione alle GPS: è un atto che devi compiere attivamente entro i termini fissati dall’amministrazione Per il 2026 dal 16 al 29 Luglio).
Non presentarla non ti cancella dalle graduatorie, ma ti taglia fuori dalla parte più importante della procedura.

Nel dettaglio, perdi le supplenze di tipologia A (annuali, fino al 31 agosto) e di tipologia B (fino al 30 giugno) assegnate tramite la procedura informatizzata. C’è di più: quando le GPS di una classe di concorso risultano esaurite per carenza di candidati e l’amministrazione attinge alle correlate graduatorie di istituto, chi non ha presentato l’istanza resta escluso anche da queste, per tutte le graduatorie a cui avrebbe avuto titolo e per l’intero anno scolastico.

Un esempio concreto: sei iscritto in GPS ma pensi di non avere abbastanza punteggio per una nomina, così decidi di non presentare la domanda. Se quella graduatoria si svuota e la scuola dovrebbe pescare dalla graduatoria di istituto, tu non comparirai. Avresti potuto lavorare, ma la rinuncia implicita ti ha escluso.

La regola operativa è semplice: presenta sempre l’istanza, a prescindere dalla posizione in graduatoria e dalle aspettative di nomina.

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Posso lasciare una supplenza breve per una annuale GPS?

È una delle poche “valvole di sicurezza” del sistema, e vale la pena conoscerla bene, perché ti permette di migliorare la tua condizione lavorativa senza rischi.

La regola: se stai svolgendo una supplenza breve o saltuaria (tipologia C, dalle graduatorie di istituto) e ti viene proposta una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al 30 giugno, puoi lasciare l’incarico breve per accettare quello più lungo. In questo caso non scattano le sanzioni per rinuncia o abbandono, perché la norma riconosce il tuo diritto a un incarico più stabile.

Attenzione alla direzione: l’eccezione vale per il passaggio dal breve al lungo, non viceversa. Lasciare un incarico annuale già avviato per un altro motivo ricadrebbe nelle regole ordinarie sull’abbandono, molto più severe con l’ordinanza 2026.

In pratica: comunica tempestivamente alla scuola dove stai prestando servizio, segui le procedure contrattuali per la chiusura e prendi servizio nella nuova sede nei termini previsti. Così formalizzi correttamente il passaggio.

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Come funzionano le graduatorie dei supplenti (GPS) e come si calcola il punteggio?

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono lo strumento principale con cui vengono assegnate le supplenze di lunga durata nella scuola italiana. Si aggiornano ogni due anni e sono suddivise in due fasce: la prima per i docenti abilitati o specializzati, la seconda per chi possiede solo il titolo di studio.

Il posizionamento in graduatoria dipende da un punteggio, che è la somma di diversi elementi:

  • Titolo di accesso: Il voto di laurea o diploma viene convertito in punti secondo una tabella ministeriale. Un voto più alto garantisce un punteggio di partenza maggiore.
  • Servizio svolto: È la componente più importante. Ogni giorno di servizio accumulato come docente matura un punteggio. Ad esempio, un anno scolastico completo su una specifica classe di concorso vale 12 punti.
  • Titoli aggiuntivi: Master universitari, certificazioni informatiche (es. EIPASS) e linguistiche (es. B2, C1), corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e altre abilitazioni conferiscono punteggi extra che possono fare la differenza.

Le convocazioni per le supplenze avvengono in ordine di graduatoria: chi ha punteggio più alto riceve per primo le proposte di supplenza. Le GPS vengono utilizzate per supplenze di lunga durata, mentre per quelle brevi e temporanee si attinge dalle graduatorie d’istituto delle singole scuole.

Un aspetto cruciale è che l’inserimento nelle GPS richiede la presentazione di una domanda telematica attraverso Istanze Online del Ministero, rispettando scadenze precise. La scelta della provincia è strategica, poiché determina le opportunità lavorative disponibili.

Per poter ottenere una supplenza da GPS non basta compilare la domanda di inserimento, ci si deve ricordare anche un’altra scadenza fondamentale: esprimere fino ad un massimo di 150 preferenze che verranno considerate quando si procede ad assegnare la nomina prima dell’inizio delle lezioni.

Per [approfondire tutti gli aspetti del percorso per diventare insegnante], dalle graduatorie alle procedure di immissione in ruolo, è fondamentale comprendere l’intero sistema scolastico italiano e le sue dinamiche di funzionamento.

leggi la FAQ
Rinuncia o abbandono di una supplenza GPS: che differenza c’è?

È una distinzione che conviene avere chiara prima di accettare un incarico, perché le due situazioni producono effetti diversi, entrambi inaspriti dall’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.

La rinuncia riguarda il momento prima della presa di servizio: ti viene proposta una supplenza e non la accetti, oppure non assumi servizio entro il termine fissato. Se l’incarico era annuale o fino al 30 giugno e proveniva da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di supplenze per l’intero biennio, in tutte le classi di concorso e in ogni grado.

L’abbandono riguarda invece il dopo: hai firmato, hai iniziato a lavorare e poi interrompi il contratto senza averne diritto. Qui la sanzione è ancora più estesa, perché ti preclude qualsiasi supplenza, anche le brevi e saltuarie, sempre per l’intero biennio.

Un terzo caso da non confondere: la mancata assegnazione. Se il sistema non ti abbina a nessuna delle sedi indicate, non sei né rinunciatario né abbandonatario, e resti in corsa per i turni successivi grazie al ripescaggio.

Prima di firmare, valuta sempre la sostenibilità reale della sede.

FAQ

01

Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono lo strumento principale con cui vengono assegnate le supplenze di lunga durata nella scuola italiana. Si aggiornano ogni due anni e sono suddivise in due fasce: la prima per i docenti abilitati o specializzati, la seconda per chi possiede solo il titolo di studio.

Il posizionamento in graduatoria dipende da un punteggio, che è la somma di diversi elementi:

  • Titolo di accesso: Il voto di laurea o diploma viene convertito in punti secondo una tabella ministeriale. Un voto più alto garantisce un punteggio di partenza maggiore.
  • Servizio svolto: È la componente più importante. Ogni giorno di servizio accumulato come docente matura un punteggio. Ad esempio, un anno scolastico completo su una specifica classe di concorso vale 12 punti.
  • Titoli aggiuntivi: Master universitari, certificazioni informatiche (es. EIPASS) e linguistiche (es. B2, C1), corsi di perfezionamento, dottorati di ricerca e altre abilitazioni conferiscono punteggi extra che possono fare la differenza.

Le convocazioni per le supplenze avvengono in ordine di graduatoria: chi ha punteggio più alto riceve per primo le proposte di supplenza. Le GPS vengono utilizzate per supplenze di lunga durata, mentre per quelle brevi e temporanee si attinge dalle graduatorie d’istituto delle singole scuole.

Un aspetto cruciale è che l’inserimento nelle GPS richiede la presentazione di una domanda telematica attraverso Istanze Online del Ministero, rispettando scadenze precise. La scelta della provincia è strategica, poiché determina le opportunità lavorative disponibili.

Per poter ottenere una supplenza da GPS non basta compilare la domanda di inserimento, ci si deve ricordare anche un’altra scadenza fondamentale: esprimere fino ad un massimo di 150 preferenze che verranno considerate quando si procede ad assegnare la nomina prima dell’inizio delle lezioni.

Per [approfondire tutti gli aspetti del percorso per diventare insegnante], dalle graduatorie alle procedure di immissione in ruolo, è fondamentale comprendere l’intero sistema scolastico italiano e le sue dinamiche di funzionamento.

02

È una distinzione che conviene avere chiara prima di accettare un incarico, perché le due situazioni producono effetti diversi, entrambi inaspriti dall’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.

La rinuncia riguarda il momento prima della presa di servizio: ti viene proposta una supplenza e non la accetti, oppure non assumi servizio entro il termine fissato. Se l’incarico era annuale o fino al 30 giugno e proveniva da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di supplenze per l’intero biennio, in tutte le classi di concorso e in ogni grado.

L’abbandono riguarda invece il dopo: hai firmato, hai iniziato a lavorare e poi interrompi il contratto senza averne diritto. Qui la sanzione è ancora più estesa, perché ti preclude qualsiasi supplenza, anche le brevi e saltuarie, sempre per l’intero biennio.

Un terzo caso da non confondere: la mancata assegnazione. Se il sistema non ti abbina a nessuna delle sedi indicate, non sei né rinunciatario né abbandonatario, e resti in corsa per i turni successivi grazie al ripescaggio.

Prima di firmare, valuta sempre la sostenibilità reale della sede.

03

Questa è una delle novità più pesanti del biennio 2026/2028. In passato la sanzione per la rinuncia incideva di fatto sull’anno scolastico in corso; oggi l’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 estende la conseguenza all’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

In concreto: se rinunci a una supplenza annuale (fino al 31 agosto) o fino al 30 giugno conferita da GPS o GAE, perdi l’accesso a questo tipo di incarichi non solo quest’anno, ma per tutto il biennio. La perdita riguarda tutte le classi di concorso e ogni grado di istruzione, e si estende alle graduatorie di istituto quando queste vengono utilizzate per carenza di candidati GPS.

Un esempio: rifiuti a settembre un annuale che non ti soddisfa, sperando in qualcosa di meglio l’anno dopo. Con le nuove regole quel rifiuto ti chiude la porta alle supplenze lunghe anche per l’anno scolastico successivo.

Attenzione a non confondere la rinuncia con la mancata assegnazione: se il sistema non ti assegna nessuna delle sedi che hai indicato, non sei un rinunciatario e resti in gioco per i turni successivi.

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L’abbandono è la condotta sanzionata più duramente, e l’ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026 ne ha inasprito gli effetti. La differenza con la rinuncia è netta: nella rinuncia rifiuti un incarico prima di iniziare; nell’abbandono hai già preso servizio e poi lasci il contratto senza averne titolo.

Le conseguenze sono le più ampie possibili. Mentre la sanzione per rinuncia colpisce le supplenze annuali e fino al 30 giugno, quella per abbandono ti preclude qualsiasi supplenza, incluse le brevi e saltuarie di tipologia C che normalmente arrivano dalle graduatorie di istituto. E lo fa per tutte le classi di concorso, in ogni grado di scuola, per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie.

In pratica, un abbandono a metà anno può lasciarti senza alcuna possibilità di lavoro a scuola fino al rinnovo delle graduatorie. È un rischio da valutare con grande attenzione prima di firmare un contratto su una sede che sai di non poter sostenere.

Esiste un’unica eccezione che non costituisce abbandono: lasciare una supplenza breve per accettarne una annuale o fino al 30 giugno.

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Molti docenti pensano che firmare l’accettazione e poi non presentarsi sia meno grave di un rifiuto esplicito. Non è così. L’ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 è chiara: se accetti l’incarico ma non assumi servizio entro il termine indicato dall’amministrazione, gli effetti sono identici a quelli della rinuncia.

Questo significa che, per una supplenza annuale o fino al 30 giugno conferita da GPS o GAE, perdi la possibilità di ottenere questo tipo di supplenze per l’intero biennio di vigenza delle graduatorie, in tutte le classi di concorso e in ogni grado di scuola.

Un esempio: accetti un incarico in una sede lontana pensando di “guadagnare tempo” per cercare alternative, poi non ti presenti il primo giorno. Quella non-presentazione non è una zona grigia: vale come rinuncia, con la relativa sanzione biennale.

La regola pratica è non accettare incarichi che non sei sicuro di poter avviare. E se sei già su una supplenza breve, ricorda che puoi lasciarla legittimamente per una annuale o fino al 30 giugno, senza incorrere in sanzioni.

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È possibile per gli insegnanti lasciare una supplenza breve per accettarne una annuale senza subire sanzioni per l’abbandono del servizio, purché questa transizione riguardi il passaggio da una supplenza breve e saltuaria ad un incarico annuale (31 Agosto) o fino al termine delle lezioni (30 Giugno).

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È uno degli aspetti che i docenti sottovalutano più spesso, con conseguenze costose. Non rispondere a una proposta di contratto entro il termine non è un semplice “lasciar correre”: produce gli stessi effetti del rifiuto formale, cioè la rinuncia.

I termini di risposta sono precisi: 24 ore per le supplenze di durata pari o superiore a 30 giorni, 12 ore per quelle di durata inferiore. Si tratta di tempi stretti, che possono cadere anche di sabato o di sera. Per questo, durante il periodo delle assegnazioni, controllare con regolarità il sistema delle istanze online e la casella di posta non è una precauzione facoltativa, ma una necessità operativa.

Con l’ordinanza n. 27 del 16 febbraio 2026, se la proposta riguarda una supplenza annuale o fino al 30 giugno, la rinuncia (anche per mancata risposta) comporta l’esclusione da questo tipo di incarichi per l’intero biennio.

Una precisazione utile sul fronte opposto: con il nuovo meccanismo di ripescaggio, non ricevere alcuna proposta sulle sedi indicate non equivale a rinuncia. In quel caso resti in corsa per i turni successivi.

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È importante distinguere tra la scelta delle scuole per le graduatorie d’istituto e quella per l’incarico annuale da graduatoria GPS. La prima determina le chiamate per supplenze brevi dai singoli istituti, mentre la seconda riguarda indicazioni specifiche per le nomine annuali sui posti liberi al 30 giugno o al 31 agosto.

Questa seconda procedura informatizzata va svolta per via telematica prima delle operazioni di incarico annuale da parte degli uffici scolastici territoriali e deve fornire tutte le informazioni utili per sostituire la scelta della sede in presenza: nomina al 30 Giugno e/o al 31 Agosto, posto comune e/o posto sostengo, tempo pieno o part time, posti interi o anche spezzoni orari e, soprattutto, quali sedi scolastiche preferisci nella Provincia scelta.

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Le graduatorie GPS variano a seconda dell’ordine di scuola e del profilo professionale: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, posti di sostegno e personale educativo. Ciascun profilo ha specifici requisiti di accesso per la prima e la seconda fascia, basati sul livello di formazione e abilitazione degli insegnanti.

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L’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie GPS avviene tramite procedure informatizzate, dove ogni dichiarazione e titolo influisce sul punteggio e sulla posizione in graduatoria. Chi è già inserito deve aggiornare eventuali titoli culturali e di servizio maturati nei due anni precedenti.

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Le graduatorie GPS sono utilizzate per assegnare le supplenze a copertura dei posti vacanti annuali fino al 30 giugno o 31 agosto temporaneamente liberi nell’arco dell’anno scolastico per le supplenze brevi. Le GPS forniscono accesso a supplenze annuali o per periodi più brevi, in base alla disponibilità.

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Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) sono liste graduate dove vengono inseriti gli aspiranti insegnanti supplenti, divise principalmente in due fasce, distinte per ogni ordine di scuola: la prima per chi possiede l’abilitazione all’insegnamento e la seconda per chi è ancora in formazione o in possesso di titoli validi per l’insegnamento ma non ancora abilitato.

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